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| IDG790600399 | |
| 79.06.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pellegrino giuseppina
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| sulla cessione delle azioni revocatorie all' assuntore: successione
nel rapporto o sostituzione processuale?
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| nota a cass. 23 settembre 1976, n. 3158
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| Banca borsa tit. cred., an. 61 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 335-340
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| d31366; d313330; d40402; d40556
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| contrariamente alla tesi espressa dalla corte di cassazione con
sentenza del 23 settembre 1976 n. 3158, secondo la quale l' assuntore
al quale si cedono le azioni revocatorie gia' promosse dal curatore,
assume il ruolo di sostituto processuale, l' a. afferma che si
configura una fattispecie singolare, non espressamente disciplinata
dal codice procedura civile, di successione a titolo particolare per
atto inter vivos in seguito ad estinzione della parte; a sostegno di
quanto asserisce, fa notare che con il concordato fallimentare cessa
la legittimazione attiva e passiva del curatore e che quindi, in
ordine alle azioni revocatorie gia' promosse, viene meno la sua
capacita' giuridica di stare in giudizio, con conseguente
interruzione di quest' ultimo ai sensi dell' art. 299 codice
procedura civile; che tali azioni potranno poi essere proseguite solo
se vi sia stata la cessione all' assuntore ai sensi dell' art. 124
comma 2 legge fallimentare; che tale cessione, facendo parte del
patto di concordato, avviene ad opera della massa dei creditori che a
maggioranza lo approvano: sulla base di tali considerazioni l' a.
conclude ribadendo che all' estinzione della parte non consegue una
successione a titolo universale, ma a titolo particolare per atto
inter vivos e che a tale ipotesi e' applicabile analogicamente l'
art. 111 codice procedura civile nel senso che se nel corso del
processo la parte si estingue ed a cio' consegue una successione a
titolo particolare, e' proprio il successore a titolo particolare, e
percio' l' assuntore, che puo' proseguire il processo.
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| art. 124 l. fall.
art. 299 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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