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| IDG790600402 | |
| 79.06.00402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dominioni oreste
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| riservatezza bancaria e polizia
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| nota a trib. monza 20 marzo 1978
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| Banca borsa tit. cred., an. 61 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 349-54
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6101; d61462; d6144; d6149
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| l' a. precisa quali siano i limiti dell' affermazione secondo la
quale il segreto bancario "vede arrestare la sua rilevanza alle
soglie del processo penale". l' analisi condotta a tal fine sull'
art. 340 codice di procedura penale dimostra che il legislatore, nel
disciplinare tale materia, ha voluto evitare che il segreto bancario
potesse costituire un limite all' attivita' probatoria, limitandone,
nello stesso tempo, all' indispensabile il relativo sacrificio: per
cui ha riservato al magistrato la perquisizione e il sequestro della
"corrispondenza e di quant' altro necessario" all' indagine,
escludendo l' intervento in tali attivita' della polizia giudiziaria,
ed ha condizionato il sequestro suddetto al rifiuto del banchiere di
fare esaminare gli atti della banca al giudice. riferendosi poi al
caso deciso con la sentenza annotata, dimostrato che la "assunzione
di informazioni" presso la banca rientra fra le attivita' che l' art.
340 codice di procedura penale prevede come esclusive del magistrato,
si dissocia dalla distinzione che fa il tribunale fra l' ipotesi di
"richiesta di informazioni circa il complesso dei rapporti tra la
banca e il cliente" e quella di richiesta limitata" al nome e all'
indirizzo" (nel caso specifico) "del presentatore all' incasso di un
titolo di illecita provenienza" ritenendo entrambe comprese nella
generica nozione di "richiesta di informazioni" riservata al solo
magistrato, e, nel caso particolare, avanzata illegittimamente dalla
p.g.
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| art. 340 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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