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126465
IDG790600402
79.06.00402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dominioni oreste
riservatezza bancaria e polizia
nota a trib. monza 20 marzo 1978
Banca borsa tit. cred., an. 61 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 349-54
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6101; d61462; d6144; d6149
l' a. precisa quali siano i limiti dell' affermazione secondo la quale il segreto bancario "vede arrestare la sua rilevanza alle soglie del processo penale". l' analisi condotta a tal fine sull' art. 340 codice di procedura penale dimostra che il legislatore, nel disciplinare tale materia, ha voluto evitare che il segreto bancario potesse costituire un limite all' attivita' probatoria, limitandone, nello stesso tempo, all' indispensabile il relativo sacrificio: per cui ha riservato al magistrato la perquisizione e il sequestro della "corrispondenza e di quant' altro necessario" all' indagine, escludendo l' intervento in tali attivita' della polizia giudiziaria, ed ha condizionato il sequestro suddetto al rifiuto del banchiere di fare esaminare gli atti della banca al giudice. riferendosi poi al caso deciso con la sentenza annotata, dimostrato che la "assunzione di informazioni" presso la banca rientra fra le attivita' che l' art. 340 codice di procedura penale prevede come esclusive del magistrato, si dissocia dalla distinzione che fa il tribunale fra l' ipotesi di "richiesta di informazioni circa il complesso dei rapporti tra la banca e il cliente" e quella di richiesta limitata" al nome e all' indirizzo" (nel caso specifico) "del presentatore all' incasso di un titolo di illecita provenienza" ritenendo entrambe comprese nella generica nozione di "richiesta di informazioni" riservata al solo magistrato, e, nel caso particolare, avanzata illegittimamente dalla p.g.
art. 340 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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