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Documento


126466
IDG790600403
79.06.00403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de feronimo aldo
in tema di servizi esattoriali di banca
nota a trib. catanzaro 29 ottobre 1977
Banca borsa tit. cred., an. 61 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 361-365
d30570; d4316; d4318
l' a. annotando una sentenza, in tema di crediti privilegiati, sostiene che se ne debba condividere la massima, poiche' si fa una corretta applicazione del principio "lex generalis e lege speciale derogatur" quando si stabilisce che "il privilegio previsto dagli artt. 2778 e segg. c.c. non e' applicabile in sede di riparto di somme rivenienti da espropriazione forzata della cauzione prestata dall' esattore delle ii.dd. a garanzia degli obblighi della gestione esattoriale... si applica, infatti, il disposto dell' art. 68 del testo unico 15 maggio 1963 n. 858... di conseguenza nessun privilegio puo' riconoscersi ai crediti del servizio contributi agricoli unificati e dell' i.n.p.s.". pertanto, secondo l' a., e' da ritenersi infondata la contestazione, da parte degli enti suindicati, della mancata collocazione privilegiata dei propri crediti che sarebbe loro spettata ai sensi dell' art. 66 della l. 30 aprile 1969, n. 153; fondato, allo scopo di far valere il privilegio, sarebbe stato invece il ricorso agli artt. 2753 e 2778 codice civile in sede di esecuzione sui beni privati dell' esattore, ma non sui beni cauzionali per i quali vige una norma a carattere speciale, l' art. 13 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 603, modificativo del suddetto art. 68 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858.
art. 2778 c.c. art. 68 d.p.r. 15 maggio 1963, n. 858 art. 66 l. 30 aprile 1969, n. 153 art. 2753 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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