| l' a. annotando una sentenza, in tema di crediti privilegiati,
sostiene che se ne debba condividere la massima, poiche' si fa una
corretta applicazione del principio "lex generalis e lege speciale
derogatur" quando si stabilisce che "il privilegio previsto dagli
artt. 2778 e segg. c.c. non e' applicabile in sede di riparto di
somme rivenienti da espropriazione forzata della cauzione prestata
dall' esattore delle ii.dd. a garanzia degli obblighi della gestione
esattoriale... si applica, infatti, il disposto dell' art. 68 del
testo unico 15 maggio 1963 n. 858... di conseguenza nessun privilegio
puo' riconoscersi ai crediti del servizio contributi agricoli
unificati e dell' i.n.p.s.". pertanto, secondo l' a., e' da ritenersi
infondata la contestazione, da parte degli enti suindicati, della
mancata collocazione privilegiata dei propri crediti che sarebbe loro
spettata ai sensi dell' art. 66 della l. 30 aprile 1969, n. 153;
fondato, allo scopo di far valere il privilegio, sarebbe stato invece
il ricorso agli artt. 2753 e 2778 codice civile in sede di esecuzione
sui beni privati dell' esattore, ma non sui beni cauzionali per i
quali vige una norma a carattere speciale, l' art. 13 del decreto del
presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 603, modificativo
del suddetto art. 68 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858.
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