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| IDG790600405 | |
| 79.06.00405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| desiderio luigi
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| la liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito
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| Banca borsa tit. cred., an. 61 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 271-315
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31302
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| l' a. in questo scritto analizza il contenuto dell' art. 70 l.b.,
rilevando innanzi tutto come in esso siano sommariamente enunciati i
principi di concorsualita' e universalita': quest' ultimo, in
particolare, emerge laddove si vieta il pagamento di qualsiasi
passivita' in seguito al provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa; nello stesso articolo si precisa poi che i debiti d'
impresa potranno essere soddisfatti secondo le regole della
concorsualita' ed in proposito l' a. sottolinea che questa
disposizione non vale per i debiti di massa il soddisfacimento dei
quali deve avvenire prima del riparto finale dell' attivo fra i
creditori concorsuali. per quanto riguarda il divieto di azioni
esecutive e cautelari, l' a. ritiene che la giustificazione di tale
inibitoria possa ravvisarsi nel fatto che la legge ha voluto evitare
una duplicazione di effetti attraverso la preminenza accordata all'
iniziativa di ordine generale (la liquidazione coatta) rispetto a
quella (o quelle) di carattere singolare; precisa che tale divieto
vale anche per la esperibilita' di azioni di natura cognitoria
promosse in vista di un giudizio da promuovere contro l' impresa una
volta conclusa la procedura, poiche' il fine precipuo di quest'
ultima e l' estinzione dell' impresa. quanto alla cognizione delle
controversie derivanti dalla procedura, riconferma, sulla base di
numerose ipotesi normative esaminate, la competenza funzionale del
tribunale. esamina infine gli effetti che il provvedimento di
liquidazione coatta determina sui singoli rapporti, facendo
particolare riferimento a quelli che connotano le attivita' delle
aziende di credito e ai rapporti di lavoro in corso.
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| art. 70 l. 7 marzo 1938, n. 141
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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