Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126483
IDG790600420
79.06.00420 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bessone mario
impossibilita' "economica" della prestazione, clausola generale di buona fede e giudizio di equita'
Foro it., an. 103 (1979), fasc. 2, pt. 5, pag. 49-54
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306090; d306131; d306004; d95201; d95331
l' a. nota come in tema di risoluzione del contratto sia determinante l' imprevedibilita' dell' evento che ha causato l' eccessiva onerosita' di una delle prestazioni. tale principio che e' accolto oggi in italia, si allontana dalla tradizione inglese americana e tedesca, che valutano in modo meno rigoroso l' imprevedibilita' ai fini della risoluzione. esiste quindi nei paesi stranieri una generale revisione del concetto di impossibilita' della prestazione. secondo l' a., inoltre, il concetto di equita' si risolve in una tecnica di giudizio che sfugge ad ogni razionalizzazione. se, infatti, in un ordinamento si vuole che il concetto di buona fede sia un criterio di valutazione degli interessi contrattuali, e quello di equita' fonte di integrazione del contratto, e' necessario, elaborare indici di giudizio tanto esatti e circoscritti da evitare che i suddetti concetti diventino incompatibili con la logica complessiva delle norme del codice civile. tanto e' vero soprattutto alla luce di una analisi comparatistica, infatti, sia nei paesi di common law sia in germania si tende sempre piu' a circoscrivere lo spazio riservato all' equita' e alla buona fede.
art. 1467 c.c. art. 1374 c.c. art. 1218 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati