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126484
IDG790600421
79.06.00421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
florino l.
nota a cass. sez. ii civ. 18 luglio 1977, n. 3214
Foro it., an. 103 (1979), fasc. 2, pt. 1, pag. 497-499
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30630
la sentenza annotata dichiara la non improcedibilita' della domanda per risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta una volta che sia gia' proposta dal compratore domanda di adempimento dell' obbligo di garanzia di buon funzionamento; infatti, allorche' a base delle due domande vi siano motivi diversi, si ha mutamento della causa petendi. l' a. nota che l' impostazione della sentenza, tipicamente processualistica, ha lasciato in ombra alcuni problemi. infatti, la garanzia di buon funzionamento altro non e' che una sottospecie della garanzia per mancanza di qualita' pattuite e che anche in caso di mancanza di qualita' il compratore puo' ottenere la riduzione del prezzo. percio' non solo su una base meramente processualistica la cassazione poteva motivare la sua decisione ma anche su una base di diritto privato. infatti, sostiene l' a., "la ratio che giustifica la preclusione dell' azione di risoluzione in caso di proposizione della quanti minoris, non e' tale da poter essere estesa ai rapporti tra azione di risoluzione e azione di adempimento".
art. 1453 c.c. art. 1512 c.c. art. 345 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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