Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126486
IDG790600423
79.06.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bellantuono d.
nota a cass. sez. iii civ. 6 febbraio 1978, n. 548
Foro it., an. 104 (1979), fasc. 2, pt. 1, pag. 453-456
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30640; d307; d9142
la sentenza annotata segue quell' orientamento giurisprudenziale nel 1976 che riconosce la competenza della sezione specializzata agraria a conoscere delle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni per la restituzione ritardata del fondo affittato. l' a. nota come la sentenza abbia implicitamente esteso anche all' affitto di fondi rustici le norme in tema di locazione ed in particolare l' art. 1591 del codice civile. l' a. nota inoltre come, secondo la sentenza annotata, la pronuncia che dispone la cessazione del rapporto sia di natura dichiarativa, mentre esiste tutta una copiosa giurisprudenza che considera tale decisione di natura costitutiva e ad efficacia retroattiva. l' a. nota come sia importante verificare "la compatibilita' della responsabilita' per inadempimento del codice civile con i casi di esclusione della proroga dei contratti agrari". il problema assume quindi una portata molto rilevante investendo tutto il principio della responsabilita' oggettiva e di quella per colpa del nostro ordinamento.
art. 1591 c.c. art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati