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126579
IDG790600265
79.06.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lojacono vincenzo
alcuni rilievi sul nuovo testo dell' art. 250, comma 4, c.c.
nota a trib. min. emilia-romagna 15 marzo 1978
Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 910-913
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30135
l' a. non concorda con la sentenza del tribunale dei minorenni secondo cui ai fini dell' autorizzazione del giudice costituisce elemento decisivo di valutazione il diniego del figlio naturale, non ancora sedicenne, al riconoscimento. secondo l' a., infatti, l' eta' minima di sedici anni e' un termine legale, certo e tassativo; inoltre se un minore di soli sedici anni puo' togliere ogni effetto al riconoscimento, e' possibile anche che un ultraquindicenne possa dare parere negativo, ma solo sulla base di validi motivi. certo e' che, sia la posizione assunta dal tribunale che quella dell' a., lasciano l' interprete molto perplesso su questo problema.
art. 250 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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