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| IDG790600266 | |
| 79.06.00266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tortorici filippo
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| sul mutamento postnuziale del regime patrimoniale
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| nota a decr. app. palermo 10 febbraio 1978
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| Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 868-870
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30128
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| l' a. non concorda con la giurisprudenza dominante secondo cui la
stipula di convenzioni di carattere patrimoniale tra coniugi, che si
trovino in regime legale di comunione di beni non richiede la
preventiva autorizzazione del tribunale: in primo luogo perche' il
legislatore all' art. 162 del codice prevede per le modificazioni
delle convenzioni la forma dell' atto pubblico, e cio' per richiamare
l' attenzione dei contraenti sull' importanza della manifestazione di
volonta'; e non si comprende allora perche' l' autorizzazione del
tribunale sia necessaria per alcune fattispecie modificative e per
altre no. infatti il significato dell' intervento del giudice e', sia
quello di garantire la stabilita' economica e patrimoniale della
famiglia in modo che non possa derivare pregiudizio per il coniuge
piu' debole, sia quello di evitare il sorgere di situazioni capaci di
squilibrare la posizione dei coniugi senza controllo alcuno.
comunque, conclude l' a., e' tutt' oggi molto controverso, sia in
giurisprudenza che in dottrina, se sia necessaria o no l'
autorizzazione, e anche se egli propende per la tesi della
necessarieta', sostiene che nessuna delle due ipotesi possa dirsi
completamente esatta.
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| art. 162 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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