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126580
IDG790600266
79.06.00266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tortorici filippo
sul mutamento postnuziale del regime patrimoniale
nota a decr. app. palermo 10 febbraio 1978
Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 868-870
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128
l' a. non concorda con la giurisprudenza dominante secondo cui la stipula di convenzioni di carattere patrimoniale tra coniugi, che si trovino in regime legale di comunione di beni non richiede la preventiva autorizzazione del tribunale: in primo luogo perche' il legislatore all' art. 162 del codice prevede per le modificazioni delle convenzioni la forma dell' atto pubblico, e cio' per richiamare l' attenzione dei contraenti sull' importanza della manifestazione di volonta'; e non si comprende allora perche' l' autorizzazione del tribunale sia necessaria per alcune fattispecie modificative e per altre no. infatti il significato dell' intervento del giudice e', sia quello di garantire la stabilita' economica e patrimoniale della famiglia in modo che non possa derivare pregiudizio per il coniuge piu' debole, sia quello di evitare il sorgere di situazioni capaci di squilibrare la posizione dei coniugi senza controllo alcuno. comunque, conclude l' a., e' tutt' oggi molto controverso, sia in giurisprudenza che in dottrina, se sia necessaria o no l' autorizzazione, e anche se egli propende per la tesi della necessarieta', sostiene che nessuna delle due ipotesi possa dirsi completamente esatta.
art. 162 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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