| il tema proposto dall' a. riguarda la configurazione del "danno non
patrimoniale" il quale, per essere previsto oltre che in sede
civilistica anche in sede penalistica (artt. 185, 186, 187 codice
penale) crea notevoli problemi di inquadramento e di qualificazione
giuridica. da un punto di vista normativo, ex art. 2059 codice
civile, la dottrina e la giurisprudenza dominanti ne propongono una
definizione negativa, identificandolo con "quel danno che non si
ripercuote sul patrimonio del danneggiato"; mentre da altra parte si
tenta, sempre con riferimento all' art. 2059, di delinearne il
contenuto in termini positivi, ricorrendo a definizioni riferentisi
al peggioramento della sfera psichica del danneggiato. quanto al
soggetto passivo, l' a. esprime dubbi sulla possibilita', ammessa
dalla dottrina e giurisprudenza, che lo stesso si identifichi in una
persona giuridica, ritenendo che, in realta', in questo caso, il
danno non patrimoniale si risolverebbe sempre in un danno
patrimoniale. sotto l' aspetto funzionale, poi, ritiene che il
previsto risarcimento e' predisposto non solo a vantaggio dell'
offeso, ma anche per colpire piu' gravemente l' offensore e che tale
volonta' punitiva la si puo' dedurre dai parametri cui il giudice si
rifa' nella determinazione quantitativa del danno patrimoniale:
vengono presi in considerazione,fra gli altri, la gravita' dell'
offesa arrecata, le condizioni economiche del colpevole, il grado di
sensibilita' dell' offeso.
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