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126585
IDG790600271
79.06.00271 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scaliti gabriella
alcuni aspetti del danno non patrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 4, pag. 1753-1771
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30706
il tema proposto dall' a. riguarda la configurazione del "danno non patrimoniale" il quale, per essere previsto oltre che in sede civilistica anche in sede penalistica (artt. 185, 186, 187 codice penale) crea notevoli problemi di inquadramento e di qualificazione giuridica. da un punto di vista normativo, ex art. 2059 codice civile, la dottrina e la giurisprudenza dominanti ne propongono una definizione negativa, identificandolo con "quel danno che non si ripercuote sul patrimonio del danneggiato"; mentre da altra parte si tenta, sempre con riferimento all' art. 2059, di delinearne il contenuto in termini positivi, ricorrendo a definizioni riferentisi al peggioramento della sfera psichica del danneggiato. quanto al soggetto passivo, l' a. esprime dubbi sulla possibilita', ammessa dalla dottrina e giurisprudenza, che lo stesso si identifichi in una persona giuridica, ritenendo che, in realta', in questo caso, il danno non patrimoniale si risolverebbe sempre in un danno patrimoniale. sotto l' aspetto funzionale, poi, ritiene che il previsto risarcimento e' predisposto non solo a vantaggio dell' offeso, ma anche per colpire piu' gravemente l' offensore e che tale volonta' punitiva la si puo' dedurre dai parametri cui il giudice si rifa' nella determinazione quantitativa del danno patrimoniale: vengono presi in considerazione,fra gli altri, la gravita' dell' offesa arrecata, le condizioni economiche del colpevole, il grado di sensibilita' dell' offeso.
art. 2059 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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