Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126592
IDG790600278
79.06.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortolotti dario
il principio costituzionale della clemenza
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 4, pag. 1681-1711
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50422
individuato, in base agli artt. 87 e 79 della costituzione, il principio costituzionale della clemenza, l' a. ne esamina la portata, ponendolo a confronto e con il principio di legalita', estrinsecantesi con l' istituto della riserva di legge, e con il principio di eguaglianza, quest' ultimo considerato come riserva (di legge) generale, assoluta, cui tutti gli altri principi devono sottostare, principio di clemenza incluso. per quanto riguarda il primo collegamento, riferendosi specificamente all' art. 25 costituzione, rileva che, a seconda che si ammetta o meno un principio generale di riserva di legge, l' art. 79 sara' considerato, nel primo caso, una legge eccezionale rispetto alla disposizione generale dell' art. 25; o, nel secondo caso, come operante al di fuori dell' ambito della riserva di legge prevista dall' art. 25. quanto poi al rapporto fra il principio di clemenza e quello di eguaglianza, inteso quest' ultimo in senso sostanziale, l' a., manifestando l' esigenza di individuare un criterio che valga ad impedire agli strumenti di clemenza (amnistia, indulto e grazia) deroghe macroscopiche al principio di eguaglianza, lo ravvisa nella "ragionevolezza"; affinche', poi, quest' ultima, possa risultare valido e concreto strumento utilizzabile dalla corte costituzionale in giudizi di legittimita', occorre porla in relazione con una norma costituzionale, o con la finalita' da essa perseguita. ed e' proprio dal principio costituzionale dell' eguaglianza come principio generale e gerarchicamente superiore che scaturisce il canone della "ragionevolezza", quest' ultima risultando infine principio costituzionale implicito e criterio di controllo di legittimita' allo stesso tempo. conclude affermando che il controllo sulla ragionevolezza degli atti di clemenza, spettante alla corte costituzionale, non si risolve in un controllo di merito ma in un piu' penetrante controllo costituzionale "sostanziale".
art. 79 cost. art. 87 cost. art. 25 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati