| individuato, in base agli artt. 87 e 79 della costituzione, il
principio costituzionale della clemenza, l' a. ne esamina la portata,
ponendolo a confronto e con il principio di legalita',
estrinsecantesi con l' istituto della riserva di legge, e con il
principio di eguaglianza, quest' ultimo considerato come riserva (di
legge) generale, assoluta, cui tutti gli altri principi devono
sottostare, principio di clemenza incluso. per quanto riguarda il
primo collegamento, riferendosi specificamente all' art. 25
costituzione, rileva che, a seconda che si ammetta o meno un
principio generale di riserva di legge, l' art. 79 sara' considerato,
nel primo caso, una legge eccezionale rispetto alla disposizione
generale dell' art. 25; o, nel secondo caso, come operante al di
fuori dell' ambito della riserva di legge prevista dall' art. 25.
quanto poi al rapporto fra il principio di clemenza e quello di
eguaglianza, inteso quest' ultimo in senso sostanziale, l' a.,
manifestando l' esigenza di individuare un criterio che valga ad
impedire agli strumenti di clemenza (amnistia, indulto e grazia)
deroghe macroscopiche al principio di eguaglianza, lo ravvisa nella
"ragionevolezza"; affinche', poi, quest' ultima, possa risultare
valido e concreto strumento utilizzabile dalla corte costituzionale
in giudizi di legittimita', occorre porla in relazione con una norma
costituzionale, o con la finalita' da essa perseguita. ed e' proprio
dal principio costituzionale dell' eguaglianza come principio
generale e gerarchicamente superiore che scaturisce il canone della
"ragionevolezza", quest' ultima risultando infine principio
costituzionale implicito e criterio di controllo di legittimita' allo
stesso tempo. conclude affermando che il controllo sulla
ragionevolezza degli atti di clemenza, spettante alla corte
costituzionale, non si risolve in un controllo di merito ma in un
piu' penetrante controllo costituzionale "sostanziale".
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