| il problema affrontato dall' a. concerne la rilevabilita' d' ufficio,
in appello, delle nullita' insanabili verificatesi nel corso del
giudizio di i grado, non fatte valere dall' appellante ne' eccepite
dall' appellato. individuata una categoria di nullita' comprensiva
delle invalidita' insanabili, che non danno luogo ad un rinvio al
giudice di i grado, come per le ipotesi di cui all' art. 158 codice
procedura civile, e di quelle nullita' che non possono essere sanate
agli effetti dell' art. 354 codice procedura civile, e che non danno
adito a rinvio al giudice di i grado; asserita la estraneita' dell'
"acquiescenza" alla problematica agitata; riconosciuto un valore
limitato all' ostacolo costituito dalla considerazione che la
rilevabilita' d' ufficio, in appello, delle nullita' insanabili
dovrebbe riguardare solo le nullita' non rilevate, in quanto ritenuta
valida solo per le questioni di nullita' risolte da sole e
separatamente da altre questioni con sentenza, definitiva o non
definitiva; l' a. passa ad analizzare dettagliatamente il problema
postosi, a tal fine distingue le nullita' insanabili, se non per
effetto del giudicato di cui all' art. 158 codice procedura civile e
quelle del tutto insanabili di cui all' art. 161 comma 2 codice
procedura civile, da un lato, e le altre ad esse equiparabili, dall'
altro; successivamente, rifacendosi a questa distinzione, dimostra la
rilevabilita' d' ufficio delle nullita' che sopravvivono al giudicato
e di quelle dovute a difetto di giurisdizione, di competenza per
materia e di territorio inderogabile; volge poi la sua attenzione
alle ipotesi previste dall' art. 158 codice procedura civile per
confutare le concezioni che, traendo lo spunto dal riferimento che l'
art. suddetto fa al 161, ne negano la rilevabilita' in appello.
conclude il suo scritto esaminando le ipotesi delle pronuncie
implicite sulle nullita' e delle nullita' derivanti da incapacita'.
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