| l' a. rileva la insufficienza ed inadeguatezza della definizione
"pratica" di soccombenza, secondo la quale quest' ultima si verifica
in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, della domanda;
sottolinea come tale definizione mal si adatti a varie situazioni
processuali, fra le quali la soccombenza del contumace, quella del
convenuto, nonche' la forma dell' impugnazione incidentale
condizionata: da qui l' esigenza di fondare la soccombenza con
criterio tecnicamente piu' qualificato e strumentalizzabile con
maggiore precisione e certezza. prospetta in proposito tre possibili
soluzioni: a) accettazione della soccombenza "pratica"; b)
sostituzione della stessa con l' interesse ad impugnare; c)
integrazione della definizione pratica di soccombenza. la prima
soluzione risulta per l' a. decisamente inappagante per i motivi
sopra considerati; quanto alla seconda, l' a. avverte l' esigenza di
un approfondimento del discorso sull' interesse e quindi di una
distinzione fra interesse ad agire ed interesse ad impugnare,
distinzione che trova la sua ragion d' essere nel carattere
sostantivo del pregiudizio che sta alla base dell' interesse ad
agire, e nel carattere processuale del pregiudizio presupposto dall'
interesse ad impugnare; con la conseguenza che l' interesse ad
impugnare, cosi' individuato, altro non costituisce che il tramite
fra la soccombenza e lo scopo che si persegue con il gravame, e viene
ad essere assorbito dalla soccombenza stessa. conclude affermando che
la considerazione dell' interesse che nasce dalla soccombenza offre
uno strumento di lavoro che nella sua essenza tecnica
giuridico-processuale, depurata da considerazioni utilitaristiche,
fornisce un metro piu' certo al cammino dello studioso.
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