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126598
IDG790600284
79.06.00284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lancellotti franco
premesse alla definizione della soccombenza come requisito di legittimazione alle impugnative di parte
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 4, pag. 1554-1594
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4201
l' a. rileva la insufficienza ed inadeguatezza della definizione "pratica" di soccombenza, secondo la quale quest' ultima si verifica in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, della domanda; sottolinea come tale definizione mal si adatti a varie situazioni processuali, fra le quali la soccombenza del contumace, quella del convenuto, nonche' la forma dell' impugnazione incidentale condizionata: da qui l' esigenza di fondare la soccombenza con criterio tecnicamente piu' qualificato e strumentalizzabile con maggiore precisione e certezza. prospetta in proposito tre possibili soluzioni: a) accettazione della soccombenza "pratica"; b) sostituzione della stessa con l' interesse ad impugnare; c) integrazione della definizione pratica di soccombenza. la prima soluzione risulta per l' a. decisamente inappagante per i motivi sopra considerati; quanto alla seconda, l' a. avverte l' esigenza di un approfondimento del discorso sull' interesse e quindi di una distinzione fra interesse ad agire ed interesse ad impugnare, distinzione che trova la sua ragion d' essere nel carattere sostantivo del pregiudizio che sta alla base dell' interesse ad agire, e nel carattere processuale del pregiudizio presupposto dall' interesse ad impugnare; con la conseguenza che l' interesse ad impugnare, cosi' individuato, altro non costituisce che il tramite fra la soccombenza e lo scopo che si persegue con il gravame, e viene ad essere assorbito dalla soccombenza stessa. conclude affermando che la considerazione dell' interesse che nasce dalla soccombenza offre uno strumento di lavoro che nella sua essenza tecnica giuridico-processuale, depurata da considerazioni utilitaristiche, fornisce un metro piu' certo al cammino dello studioso.
art. 326 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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