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126602
IDG790600288
79.06.00288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
perego enrico
spunti sul conflitto di interessi nella rappresentanza volontaria
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 32 (1978), fasc. 4, pag. 1434-1460
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d300060; d300063
il problema affrontato in questo scritto e' se, nell' ambito della rappresentanza volontaria, il conflitto di interessi, fra rappresentante e rappresentato, sia un inadempimento qualificato delle obbligazioni sorgenti dal rapporto di gestione opponibile al terzo se da questi conosciuto o conoscibile, o se, piuttosto non sia una violazione del solo rapporto di rappresentanza, che trae origine dalla procura, causata da una fatto che potrebbe anche essere qualificato come inadempimento del rapporto di gestione. l' a., premesso che il ricondurre il conflitto ad una violazione del rapporto di gestione avrebbe come conseguenza di creare una deroga alla teoria condivisa dell' autonomia della procura, afferma che la individuazione dell' "interesse" di cui all' art. 1388 va fatta tenendo presente che l' elemento fondamentale nella rappresentanza e' dato dalla fiducia che il rappresentato ripone nel rappresentante, il quale dovra' dunque agire con lealta' verso il primo: in questo senso si puo' dire che il rappresentante deve agire nell' interesse del rappresentato e che quest' obbligo e' noto al terzo, al quale invece non interessano gli obblighi derivanti dal sottostante rapporto di gestione. esamina successivamente la normativa contenuta negli artt. 1394 e 1395 e la ipotesi di collusione, a danno del rappresentato, del rappresentante col terzo, ritenendo che nel quadro del conflitto di interessi quest' ulteriore elemento (la collusione) non ha alcuna rilevanza. conclude prospettando per il rappresentato la possibilita', nell' ipotesi di collusione, di esperire non solo un' azione di annullamento del contratto concluso, ma anche un' azione di richiesta di risarcimento dei danni, che, fatto salvo il contratto, valga a trasferirgli i vantaggi indebitamente conseguiti dal rappresentante.
art. 1388 c.c. art. 1394 c.c. art. 1395 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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