| il problema affrontato in questo scritto e' se, nell' ambito della
rappresentanza volontaria, il conflitto di interessi, fra
rappresentante e rappresentato, sia un inadempimento qualificato
delle obbligazioni sorgenti dal rapporto di gestione opponibile al
terzo se da questi conosciuto o conoscibile, o se, piuttosto non sia
una violazione del solo rapporto di rappresentanza, che trae origine
dalla procura, causata da una fatto che potrebbe anche essere
qualificato come inadempimento del rapporto di gestione. l' a.,
premesso che il ricondurre il conflitto ad una violazione del
rapporto di gestione avrebbe come conseguenza di creare una deroga
alla teoria condivisa dell' autonomia della procura, afferma che la
individuazione dell' "interesse" di cui all' art. 1388 va fatta
tenendo presente che l' elemento fondamentale nella rappresentanza e'
dato dalla fiducia che il rappresentato ripone nel rappresentante, il
quale dovra' dunque agire con lealta' verso il primo: in questo senso
si puo' dire che il rappresentante deve agire nell' interesse del
rappresentato e che quest' obbligo e' noto al terzo, al quale invece
non interessano gli obblighi derivanti dal sottostante rapporto di
gestione. esamina successivamente la normativa contenuta negli artt.
1394 e 1395 e la ipotesi di collusione, a danno del rappresentato,
del rappresentante col terzo, ritenendo che nel quadro del conflitto
di interessi quest' ulteriore elemento (la collusione) non ha alcuna
rilevanza. conclude prospettando per il rappresentato la
possibilita', nell' ipotesi di collusione, di esperire non solo un'
azione di annullamento del contratto concluso, ma anche un' azione di
richiesta di risarcimento dei danni, che, fatto salvo il contratto,
valga a trasferirgli i vantaggi indebitamente conseguiti dal
rappresentante.
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