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126611
IDG790600298
79.06.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
danza donato
acquisto di immobile urbano locato e decorrenza del termine per l' esercizio dell' azione di opposizione alla proroga legale
nota a pret. bassano del grappa 23 dicembre 1977
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 1090-1092
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d405; d312108; d30640
la sentenza annotata afferma che il termine triennale previsto dall' art. 7 legge 23/5/'50 n. 253, modificata dall' art. i-quinquies della legge n. 363 del 31/7/1975, decorre, nel caso di divisione dei beni di una societa', comprensivi anche di un immobile urbano locato, non dalla data dell' atto di divisione ma da quella del titolo costitutivo del rapporto societario. a tale proposito rileva che, in base agli artt. 757 e 1116 codice civile, non solo alla divisione ereditaria, ma anche a quella societaria, si riconosce natura dichiarativa, per cui l' acquisto, in seguito a divisione, risale al momento della costituzione della societa' e da questo decorre, nel caso specifico, il suddetto termine triennale per l' esercizio della azione di opposizione alla proroga legale. sottolinea poi che, nel periodo precedente la legge n. 363 del 1975, il termine in parola era considerato come semplice condizione dell' azione e, come tale, si riteneva potesse maturare anche nel corso del giudizio; con la modifica introdotta dalla suindicata legge esso viene ad essere considerato un sorta di "presupposto" processuale la cui mancanza nel momento dell' esercizio dell' azione rende la stessa improponibile. rende la stessa improponibile.
l. 31 luglio 1975, n. 363
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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