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| IDG790600298 | |
| 79.06.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| danza donato
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| acquisto di immobile urbano locato e decorrenza del termine per l'
esercizio dell' azione di opposizione alla proroga legale
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| nota a pret. bassano del grappa 23 dicembre 1977
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| Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 1090-1092
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d405; d312108; d30640
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| la sentenza annotata afferma che il termine triennale previsto dall'
art. 7 legge 23/5/'50 n. 253, modificata dall' art. i-quinquies della
legge n. 363 del 31/7/1975, decorre, nel caso di divisione dei beni
di una societa', comprensivi anche di un immobile urbano locato, non
dalla data dell' atto di divisione ma da quella del titolo
costitutivo del rapporto societario. a tale proposito rileva che, in
base agli artt. 757 e 1116 codice civile, non solo alla divisione
ereditaria, ma anche a quella societaria, si riconosce natura
dichiarativa, per cui l' acquisto, in seguito a divisione, risale al
momento della costituzione della societa' e da questo decorre, nel
caso specifico, il suddetto termine triennale per l' esercizio della
azione di opposizione alla proroga legale. sottolinea poi che, nel
periodo precedente la legge n. 363 del 1975, il termine in parola era
considerato come semplice condizione dell' azione e, come tale, si
riteneva potesse maturare anche nel corso del giudizio; con la
modifica introdotta dalla suindicata legge esso viene ad essere
considerato un sorta di "presupposto" processuale la cui mancanza nel
momento dell' esercizio dell' azione rende la stessa improponibile.
rende la stessa improponibile.
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| l. 31 luglio 1975, n. 363
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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