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Documento


126631
IDG790600327
79.06.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
cass. sez. ii civ. 7 luglio 1978, n. 3411
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 130-131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3028; d300000
l' a. annota la sentenza della cassazione come importante precedente che chiarifica e puntualizza un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale. la sentenza spiega che ad integrare la incapacita' del testatore non basta una qualsiasi infermita' mentale, ma occorre invece una alterazione delle facolta' psichiche tale da determinare l' inettitudine ad intendere e ad autodeterminarsi conseguentemente; viene dunque ribadito il principio della "quantificazione" dell' infermita' mentale rilevante.
cass. sez. ii civ. 7 luglio 1978, n. 3411 art. 428 c.c. art. 591 c.c. art. 360 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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