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126636
IDG790600333
79.06.00333 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tessitore franca
osservazioni in tema di natura e funzione dell' adozione ordinaria
Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 659-672
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30140
l' a. affronta i problemi suscitati dalla coesistenza, nel contesto della riforma del diritto di famiglia, tra gli istituti dell' adozione ordinaria e quella speciale, attraverso l' analisi di 2 decisioni della corte di cassazione. la prima delle 2 decisioni afferma la rilevanza dell' incapacita' naturale dell' adottante ai fini dell' annullabilita' del provvedimento di adozione e viene messa in evidenza la necessita' di correlare al fondamento negoziale dell' istituto la conclusione adottata. tale collegamento, secondo l' a., suscita notevoli perplessita' e ancora maggiori ne suscita la seconda decisione che ancora una volta prende le mosse dal fondamento negoziale dell' istituto. secondo l' a. le conclusioni raggiunte nelle decisioni possono essere confutate, anche volendo prescindere dal fondamento negoziale attribuito all' adozione. infatti, nella prima pronuncia si ribadisce, in termini assai chiari, che l' istituto e' inteso, non tanto ad assicurare una conveniente sistemazione morale e materiale dell' adottato, quanto a supplire alla mancanza di figli di chi ne sia rimasto in vana attesa, e nella seconda e' altrettanto agevole verificare, attraverso la valutazione del caso effettuata dalla corte, la totale mancanza di considerazione per l' interesse degli adottati, uno dei quali minore. secondo l' a. la corte nella valutazione complessiva dell' istituto e' rimasta ancorata a schemi ormai modificati dal legislatore del 1942, contrapponendosi, percio' a quella giurisprudenza di merito che ha esplicitamente sottolineato che finalita' primaria dell' adozione ordinaria non puo' essere considerata ne' la continuazione del nucleo familiare ne' la trasmissione del nome e del patrimonio, ma l' inserimento del minore in un nucleo familiare rispondente alle esigenze psico-fisiche della sua personalita'. inoltre, secondo l' a. la base dell' istituto, cioe' il consenso all' adozione, non e' un negozio giuridico, ma una mera dichiarazione di volonta' delle parti.
art. 296 c.c. cass. 27 giugno 1975, n. 2520 cass. 9 febbraio 1976, n. 428
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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