| l' a. affronta i problemi suscitati dalla coesistenza, nel contesto
della riforma del diritto di famiglia, tra gli istituti dell'
adozione ordinaria e quella speciale, attraverso l' analisi di 2
decisioni della corte di cassazione. la prima delle 2 decisioni
afferma la rilevanza dell' incapacita' naturale dell' adottante ai
fini dell' annullabilita' del provvedimento di adozione e viene messa
in evidenza la necessita' di correlare al fondamento negoziale dell'
istituto la conclusione adottata. tale collegamento, secondo l' a.,
suscita notevoli perplessita' e ancora maggiori ne suscita la seconda
decisione che ancora una volta prende le mosse dal fondamento
negoziale dell' istituto. secondo l' a. le conclusioni raggiunte
nelle decisioni possono essere confutate, anche volendo prescindere
dal fondamento negoziale attribuito all' adozione. infatti, nella
prima pronuncia si ribadisce, in termini assai chiari, che l'
istituto e' inteso, non tanto ad assicurare una conveniente
sistemazione morale e materiale dell' adottato, quanto a supplire
alla mancanza di figli di chi ne sia rimasto in vana attesa, e nella
seconda e' altrettanto agevole verificare, attraverso la valutazione
del caso effettuata dalla corte, la totale mancanza di considerazione
per l' interesse degli adottati, uno dei quali minore. secondo l' a.
la corte nella valutazione complessiva dell' istituto e' rimasta
ancorata a schemi ormai modificati dal legislatore del 1942,
contrapponendosi, percio' a quella giurisprudenza di merito che ha
esplicitamente sottolineato che finalita' primaria dell' adozione
ordinaria non puo' essere considerata ne' la continuazione del nucleo
familiare ne' la trasmissione del nome e del patrimonio, ma l'
inserimento del minore in un nucleo familiare rispondente alle
esigenze psico-fisiche della sua personalita'. inoltre, secondo l' a.
la base dell' istituto, cioe' il consenso all' adozione, non e' un
negozio giuridico, ma una mera dichiarazione di volonta' delle parti.
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