| l' a. sostiene che in passato la legge considerava il minore come
oggetto passivo del diritto e, pur ponendo a carico degli adulti dei
doveri, non venivano concessi ai minori mezzi giuridici per ottenerne
l' adempimento. in seguito si e' avuto un progressivo riconoscimento
dei diritti del minore sanciti per la prima volta nella nostra
costituzione. l' a. prende in esame in particolare la sua attuazione,
secondo l' a., si e' avuta con la legge sull' adozione speciale, la
quale garantisce concretamente il diritto del minore a una famiglia
sostitutiva. tale diritto, pero', non deve mettere in secondo piano
il prevalente diritto del minore a crescere nella sua famiglia di
origine, posta in grado di adempiere i suoi compiti educativi, come
la costituzione prevede, all' art. 31. l' a. sottolinea, per una
realizzazione dello spirito della costituzione, la necessita' di una
diversa politica assistenziale, soprattutto a livello regionale,
concepita in funzione del diritto che ogni cittadino ha ad una
assistenza libera e dignitosa. l' a. accenna, poi, al decreto,
emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 22 luglio
1975 n. 382, il quale ha trasferito alle regioni varie funzioni
assistenziali. nel quadro di attuazione di tale legge, l' affidamento
familiare potra' trovare un effettivo rilancio, sempreche', dice l'
a., vi sia una nuova apertura della collettivita', non piu' ispirata
a principi "produttivistici e consumistici", ma volta alla
realizzazione di una corresponsabilita' della crescita di tutti i
bambini della comunita' stessa.
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