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126643
IDG790600340
79.06.00340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caruso antonino
il "cambiamento" di sesso: orientamenti giurisprudenziali e dottrinar
Dir. fam., an. 7 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 88-712
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d300080; d51801
l' a., dopo aver premesso brevi cenni sul fenomeno del transessualismo, nel quale, a differenza dell' omosessualita' e del travestitismo, il soggetto abiura il sesso anatomico di appartenenza, e in molti casi si sottopone a trattamenti medico-chirurgici che provocano il "cambiamento del sesso", dichiara che in italia, contrariamente ad altri paesi, non e' prevista la possibilita' di riconoscere il "cambiamento di sesso" avvenuto per correzione volontaria e artificiosa. in proposito, la dottrina appare tendenzialmente favorevole, in giurisprudenza regnano, invece, contrasti; l' a. da' un quadro riassuntivo delle sentenze finora emesse, riportando i punti salienti delle motivazioni, che sono indirizzate verso due orientamenti: uno di accoglimento delle istanze, in cui si inquadrano alcune sentenze delle corti di merito; l' altro, di rigetto, che comprende la restante giurisprudenza di merito e soprattutto le pronunce della cassazione. l' a. conclude, poi, che il transessuale e' un soggetto in cui l' evoluzione psicosessuale non e' fisiologica, bensi' chiaramente patologica, per cui rimane escluso che l' intervento chirurgico rappresenti per lui il rimedio risolutivo e che l' unico presidio terapeutico e' rappresentato da una efficace profilassi che tenda a stabilizzare psicologicamente il sesso originario fin dai primi anni di vita e dalle prime manifestazioni di deviazione se non si vuole che la perversione, una volta radicata, diventi, come l' esperienza dimostra, un fenomeno irreversibile.
art. 5 c.c. art. 552 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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