| l' a., dopo aver premesso brevi cenni sul fenomeno del
transessualismo, nel quale, a differenza dell' omosessualita' e del
travestitismo, il soggetto abiura il sesso anatomico di appartenenza,
e in molti casi si sottopone a trattamenti medico-chirurgici che
provocano il "cambiamento del sesso", dichiara che in italia,
contrariamente ad altri paesi, non e' prevista la possibilita' di
riconoscere il "cambiamento di sesso" avvenuto per correzione
volontaria e artificiosa. in proposito, la dottrina appare
tendenzialmente favorevole, in giurisprudenza regnano, invece,
contrasti; l' a. da' un quadro riassuntivo delle sentenze finora
emesse, riportando i punti salienti delle motivazioni, che sono
indirizzate verso due orientamenti: uno di accoglimento delle
istanze, in cui si inquadrano alcune sentenze delle corti di merito;
l' altro, di rigetto, che comprende la restante giurisprudenza di
merito e soprattutto le pronunce della cassazione. l' a. conclude,
poi, che il transessuale e' un soggetto in cui l' evoluzione
psicosessuale non e' fisiologica, bensi' chiaramente patologica, per
cui rimane escluso che l' intervento chirurgico rappresenti per lui
il rimedio risolutivo e che l' unico presidio terapeutico e'
rappresentato da una efficace profilassi che tenda a stabilizzare
psicologicamente il sesso originario fin dai primi anni di vita e
dalle prime manifestazioni di deviazione se non si vuole che la
perversione, una volta radicata, diventi, come l' esperienza
dimostra, un fenomeno irreversibile.
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