| d' accordo con la sentenza del tribunale di napoli, l' a. sostiene
che la materia della revisione dei provvedimenti relativi ai minori
sia sottratta al giudice minorile per essere attribuita al giudice
ordinario; perche', secondo l' a., non e' possibile, ne' per la
certezza del diritto, ne' per la serieta' della giustizia, mettere in
contraddizione, magari dopo pochissimo tempo, una decisione del
tribunale ordinario, competente per la separazione dei genitori, con
una decisione del tribunale dei minorenni, prima competente per tutto
cio' che riguardava i figli minori. l' a. continua sostenendo la
sentenza del tribunale di napoli che, per quanto riguarda la
questione di rito, dichiara che la forma della domanda, con cui si
chiede il mutamento delle condizioni della separazione personale, e'
quella ordinaria ai sensi dell' art. 710 codice procedura civile. il
tribunale, infatti, si richiama ai principi generali dell'
ordinamento processuale, secondo cui, nella contrapposizione di
opposti interessi, il rito contenzioso e' la norma, e quello camerale
e' l' eccezione.
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