| ripercorsa l' evoluzione dottrinale in merito alla figura del datore
di lavoro, l' a. afferma che la configurazione di questo soggetto
quale creditore della prestazione di lavoro appare giuridicamente
accettabile, sebbene, allo stato della normativa, non ben delineata
per quanto riguarda la fase di costituzione del rapporto. l' a.
ritiene valida, per l' identificazione del datore di lavoro, la
differenziazione tra soggetto autore, a cui spetta la paternita' del
contratto, e soggetto titolare dell' interesse regolato col contratto
stesso, che non ha specifico esame nella presente trattazione. nella
stipulazione del contratto non ha rilevanza, in senso stretto, l'
intuitus personae, riferito al datore di lavoro, sebbene possa
evidenziarsi una vaga colorazione fiduciaria, inerente ad esempio
alla maggiore o minore solvibilita' del datore stesso. l' a. nota
infine che nella prassi, benche' nell' atto contrattuale risulti
sempre la manifestazione del datore di lavoro, la stipulazione non e'
di regola attribuibile a lui personalmente, ma a un suo
collaboratore, in tal caso applicandosi le norme in tema di
rappresentanza.
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