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126719
IDG790600438
79.06.00438 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dalmasso carlo mario
gli impiegati di fronte all' istituto della cassa integrazione guadagni
Dir. lav., an. 52 (1978), fasc. 6, pt. 1, pag. 469-472
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7044
la normativa del 1924 sull' impiego privato stabilisce che "in caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l' impiegato ha diritto alla retribuzione normale". in cio' la dottrina ha visto una discriminazione tra operai e impiegati soggetti alla cassa integrazione, poiche' solo questi ultimi godrebbero del privilegio della sospensione dal lavoro con regolare retribuzione. ora, la gestione ordinaria della cassa integrazione dettava norme sugli impiegati di vigenza limitata nel tempo, e la gestione straordinaria li ricomprende fissando in 300.000 lire mensili il tetto dell' intervento. l' a. ritiene che il fondamento legittimante l' intervento della cassa integrazione sia una sospensione di attivita' indipendente dalla volonta' del datore di lavoro e del lavoratore, mentre gli altri fatti interruttivi della prestazione lavorativa rientrano nel diritto comune. pertanto l' a. conclude che, alla luce della normativa sulla cassa integrazione, gli impiegati non vengono adeguatamente tutelati in rapporto al verificarsi degli eventi interruttivi del lavoro stabiliti dalla legge come causa di intervento dell' istituto.
art. 6 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 art. 24 d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788 d.l.c.p.s. 12 agosto 1947, n. 869 l. 20 maggio 1975, n. 164 l. 12 agosto 1977, n. 675
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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