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| IDG790600442 | |
| 79.06.00442 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| magno pietro
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| annullabilita' del contratto di lavoro per errore di diritto
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| nota a app. firenze 12 ottobre 1977
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| Dir. lav., an. 52 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 405-410
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d306111; d73
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| ai sensi dell' art. 1429 n. 4 codice civile l' errore di diritto puo'
dar luogo ad annullamento del contratto quando risulti esser stato la
ragione unica o principale del contratto stesso. l' a., dissentendo
dalle motivazioni della sentenza annotata ma condividendone la
decisione, rileva che l' errore di diritto nel contratto di lavoro
puo' aver rilievo, se determinante e riconoscibile, solo se non cade
su norme contenenti una qualificazione o una regolamentazione
imperativa del rapporto o relative ad obblighi imperativi collaterali
al rapporto. invece, quando il datore di lavoro, convinto della
esistenza di una disposizione di legge regolatrice di un aspetto
lasciato in realta' alla libera disposizione delle parti, trascura di
disciplinarlo col contratto, pur annettendogli importanza
determinante, l' errore puo' dar luogo ad annullabilita'.
analogamente quando l' errore si verifica in relazione a disposizioni
di legge che non concernono il contenuto del contratto, ma assumono
importanza determinante nella volonta' contrattuale delle parti, come
nel caso di un datore di lavoro che assuma personale ritenendo
erroneamente di esservi obbligato dalla normativa in materia di
collocamento obbligatorio.
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| art. 1429 n. 4 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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