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126724
IDG790600443
79.06.00443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fontana antonio
sull' infortunio dell' artigiano
nota a pret. genova 23 dicembre 1977
Dir. lav., an. 52 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 469-475
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7010
contrariamente alla sentenza annotata, l' a. ritiene che per l' indennizzabilita' dell' infortunio occorso all' artigiano si richieda solo che l' evento dannoso si sia verificato in occasione di lavoro, non limitandosi la tutela alle prestazioni di carattere manuale. l' artigiano non e' lavoratore subordinato ne' autonomo, ma piccolo imprenditore, a mente dell' art. 2083 codice civile, e svolge anche lavoro organizzativo non manuale. il sistema puo' cosi' delinearsi: gli artigiani che, oltre al lavoro organizzativo e direttivo tipico di ogni imprenditore, prestano abitualmente anche opera manuale sono compresi nella tutela antinfortunistica in ogni momento e aspetto della loro attivita'; invece, quegli artigiani che non prestano abitualmente la loro opera anche manuale, in quanto ad esempio si tratti di impresa artigiana costituita in forma artigiana in cui il soggetto presti attivita' manuale solo saltuaria, ne sono esclusi, non essendo quindi mai tutelati.
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 2083 c.c. l. 25 luglio 1956, n. 840 art. 3 l. 19 gennaio 1963, n. 15
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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