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| IDG790600448 | |
| 79.06.00448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| alessandri alberto
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| osservazioni sull' art. 9 dello statuto dei lavoratori e sulla tutela
penale del segreto industriale
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 8, pt. 4, pag.
341-379
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7772; d51876
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| dopo aver delineato il sistema di tutela della salute previsto dall'
art. 9 statuto lavoratori e la scarsa applicazione giurisprudenziale
dell' art. 623 codice penale in tema di segreto industriale, l' a.
nota che l' ordinamento, gia' a livello costituzionale secondo gli
artt. 32 e 41 comma 2, attribuisce un' esplicita prevalenza all'
interesse alla salute ogniqualvolta esso venga a interferire con l'
interesse alla esplicazione dell' attivita' economica. pertanto, il
conflitto astratto tra art. 9 statuto lavoratori e art. 623 codice
penale e' riconducibile allo schema dell' esercizio di un diritto ex
art. 51 codice penale, riconoscendo nella previsione dello statuto
lavoratori l' espressione dell' interesse qualificato che deve
prevalere, nell' ambito dello scopo precisato dalla norma, sulle
prerogative di segretezza. dunque alle attivita' delle rappresentanze
ex art. 9 statuto lavoratori non si possono apporre limiti, ne' in
estensione ne' in profondita', ispirati da cautele per il
mantenimento della segretezza circa aspetti della vita produttiva,
precisandosi peraltro che tali rappresentanze sono tenute al rispetto
del segreto industriale in merito alle notizie conosciute nel corso
delle indagini e volte alla sola finalita' di tutela della salute dei
lavoratori.
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| art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 623 c.p.
art. 2087 c.c.
art. 32 cost.
art. 41 cost.
art. 88 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 89 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
art. 2105 c.c.
art. 51 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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