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126729
IDG790600448
79.06.00448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alessandri alberto
osservazioni sull' art. 9 dello statuto dei lavoratori e sulla tutela penale del segreto industriale
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 8, pt. 4, pag. 341-379
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7772; d51876
dopo aver delineato il sistema di tutela della salute previsto dall' art. 9 statuto lavoratori e la scarsa applicazione giurisprudenziale dell' art. 623 codice penale in tema di segreto industriale, l' a. nota che l' ordinamento, gia' a livello costituzionale secondo gli artt. 32 e 41 comma 2, attribuisce un' esplicita prevalenza all' interesse alla salute ogniqualvolta esso venga a interferire con l' interesse alla esplicazione dell' attivita' economica. pertanto, il conflitto astratto tra art. 9 statuto lavoratori e art. 623 codice penale e' riconducibile allo schema dell' esercizio di un diritto ex art. 51 codice penale, riconoscendo nella previsione dello statuto lavoratori l' espressione dell' interesse qualificato che deve prevalere, nell' ambito dello scopo precisato dalla norma, sulle prerogative di segretezza. dunque alle attivita' delle rappresentanze ex art. 9 statuto lavoratori non si possono apporre limiti, ne' in estensione ne' in profondita', ispirati da cautele per il mantenimento della segretezza circa aspetti della vita produttiva, precisandosi peraltro che tali rappresentanze sono tenute al rispetto del segreto industriale in merito alle notizie conosciute nel corso delle indagini e volte alla sola finalita' di tutela della salute dei lavoratori.
art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 623 c.p. art. 2087 c.c. art. 32 cost. art. 41 cost. art. 88 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 89 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 2105 c.c. art. 51 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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