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126731
IDG790600450
79.06.00450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ichino giovanna
l' "interdizione da ogni ufficio sindacale" ex art. 512 c.p., al vaglio della corte costituzionale
nota a ord. trib. pen. rovereto 22 giugno 1978
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 8, pt. 4, pag. 422-424
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d71130
l' a. rileva che l' interdizione da ogni ufficio sindacale prevista dall' art. 512 codice penale per chi venga condannato per taluno dei delitti contro l' economia pubblica, trova un chiaro riferimento teorico nell' ordinamento fascista ispirato alla concezione dello stato corporativo. e' opportuna quindi la questione di costituzionalita' sollevata dalla sentenza annotata, non essendo consentito all' autorita' giudiziaria impedire a un cittadino di appartenere a un' associazione sindacale. cio' alla luce dell' art. 39 comma 2 costituzione, laddove stabilisce che nessun obbligo puo' essere imposto ai sindacati eccetto quello della registrazione; ma anche alla luce delle norme dell' art. 39 comma 1 e art. 18 costituzione, le quali sanciscono la liberta' di organizzazione sindacale.
art. 512 c.p. art. 39 cost. art. 18 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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