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| IDG790600451 | |
| 79.06.00451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piccoli giuseppe
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| il divieto del "ne bis in idem" e la tutela della sicurezza del
lavoro nel delitto di cui all' art. 437 c.p.
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| nota a app. pen. trento 10 febbraio 1978
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 8, pt. 4, pag.
430-438
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7773; d51404
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| l' a. rileva un' estensione delle applicazioni dell' art. 437 codice
penale a tutela della sicurezza del lavoro. critica, peraltro, la
sentenza annotata, che ammette l' operativita' della norma quando sia
posta a repentaglio l' incolumita' di una collettivita' di persone,
negandola invece quando l' evento pericoloso abbia riguardato un solo
lavoratore. il pericolo funge da ratio dell' incriminazione ex art.
437, e tuttavia il fatto puo' ritenersi integrato solo quando la
cautela omessa sia idonea a mettere realmente a repentaglio l'
incolumita' dei lavoratori, dovendo dunque compiersi l' accertamento
sul pericolo cagionato dal fatto. per converso, la mera omissione
della cautela dovuta basta a integrare le contravvenzioni dei decreti
prevenzionali del 1955-56. l' a. ritiene applicabile allo stesso
fatto la sola contravvenzione o il solo delitto. ne deriva la non
riproponibilita', per lo stesso fatto, di un nuovo giudizio basato
sulla violazione delle diverse normative sopra citate, in virtu' del
valore preclusivo del principio "ne bis in idem", sancito dall' art.
90 codice procedura penale.
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| art. 437 c.p.
art. 16 d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164
art. 90 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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