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Documento


126734
IDG790600453
79.06.00453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
culotta angelo, di lecce michele, ichino giovanna, insolera gaetano, stortoni luigi, guerini umberto, dioda' nerio; (a cura di pecorella gaetano)
e' punibile, ai sensi dell' art. 340 c.p., il datore di lavoro che rifiuti senza giustificato motivo il lavoratore avviato dall' ufficio di collocamento?
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 8, pt. 4, pag. 403-420
d7314
la normativa vigente non punisce l' ingiustificato rifiuto di assumere il lavoratore avviato dall' ufficio di collocamento e pur riconoscendosi unanimamente che tale rifiuto configura una condotta antigiuridica, taluni (insolera) negano, in via interpretativa, la possibilita' di applicazione dell' art. 340 codice penale alla fattispecie in parola, mentre altri (di lecce, culotta) lo ritengono astrattamente applicabile, sebbene si esprimano perplessita' sull' applicazione generalizzata in concreto (stortoni). data l' eccessiva genericita' del precetto contenuto nell' art. 340 esiste il rischio di mettere in moto un meccanismo incriminatorio e repressivo poco controllabile. sebbene dunque il problema si ponga in termini di politica legislativa, occorre individuare nel quadro normativo esistente la sanzione applicabile, qualora si scarti l' ipotesi del ricorso all' art. 340. in tal senso alcuni (dioda') sostengono la possibilita' di utilizzare l' art. 33 statuto lavoratori, che altri negano (pecorella), ed altri ancora (ichino), aderendo alla tesi secondo cui nella richiesta numerica e' ravvisabile una proposta di contratto alla quale corrisponde l' accettazione del contratto con la semplice presentazione del lavoratore, ipotizzano il ricorso all' art. 18 statuto lavoratori.
art. 340 c.p. art. 33 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 29 aprile 1949, n. 264
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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