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126743
IDG790600463
79.06.00463 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sordi enrico
clausola limitativa di responsabilita' della banca nel servizio di cassette di sicurezza
nota a trib. milano 9 marzo 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 27-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31571
l' a. concorda con la decisione del tribunale di milano che interpreta l' art. 16 delle "norme bancarie uniformi" non limitativo della facolta' del cliente di immettere cose di qualsiasi valore nella cassetta di sicurezza, ma limitativo della responsabilita' della banca a risarcire il danno in misura corrispondente al massimo convenzionalmente stabilito. osserva che una interpretazione diversa sarebbe condivisibile qualora all' utente fosse consentito fissare un qualsivoglia valore massimo dei beni custoditi, naturalmente proporzionando ad esso il relativo canone di locazione, poiche' in questa ipotesi la determinazione del valore massimo, varrebbe certamente a determinare l' oggetto del contratto proporzionandone il sinallagma tra le contrapposte prestazioni; ma nella fattispecie in esame, una interpretazione del genere si risolverebbe nella totale svalutazione dell' utilita' del contratto stesso. conclude ricordando che il problema in esame e' stato recentemente risolto con l' entrata in vigore delle nuove "norme per il servizio delle cassette di sicurezza".
art. 1839 c.c. art. 1229 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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