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126750
IDG790600470
79.06.00470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barra caracciolo francesco
molestie telefoniche e diritto al rispetto della vita privata (considerazioni in margine al "caso carra'")
nota a trib. roma sez. i 17 gennaio 1978, n. 353 ord. pret. roma 8 marzo 1976
Dir. giur., s. 3, an. 34 (1978), fasc. 4, pag. 858-877
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30008; d52003
l' a. critica la sentenza del tribunale di roma relativamente al problema delle molestie telefoniche e al rispetto della vita privata; rileva infatti che la soluzione alla quale perviene il tribunale desta notevoli perplessita', poiche' pur ammettendo leso l' interesse alla tranquillita' personale, ha peraltro negato la sussistenza nella specie degli elementi soggettivi (colpevolezza) e oggettivi (nesso di causalita') della responsabilita' extracontrattuale ex art. 2043 del codice civile e ha ritenuto rimedio eccezionale l' inibitoria prevista dagli artt. 7 e 10 del codice civile a tutela del nome e dell' immagine e ne ha conseguentemente escluso l' applicabilita' in fattispecie analoghe. controbatte che, individuato nella tranquillita' personale il bene leso nella specie, non restava che indicare la norma (non penale) su cui fondare la tutela civilistica di tale bene, e cioe' l' art. 8 comma 1 della "convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle liberta' fondamentali"; che ai fini del risarcimento dei danni (morali) andava riconosciuta sia l' esistenza del nesso causale tra il comportamento e l' evento dannoso, sia la colpa dei convenuti; ed infine che l' inibitoria ha natura di rimedio generale per ogni tipo di illecito avente carattere continuativo e ripetitivo.
art. 7 c.c. art. 10 c.c. art. 2043 c.c. art. 700 c.p.c. art. 660 c.p. art. 8 comma 1 conv. eur. dir. uomo
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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