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| IDG790600491 | |
| 79.06.00491 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| molle giacomo
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| in tema di responsabilita' della banca nel servizio delle cassette di
sicurezza
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| nota a trib. roma 15 febbraio 1978
nota a trib. milano 19 marzo 1978
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| Banca borsa tit. cred., s. 31, an. 41 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag.
454-468
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31571; d3157; d316
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| le due sentenze annotate hanno concordemente ritenuto la colpa delle
banche per non aver attrezzato i locali con mezzi idonei al fine di
assicurare la completa incolumita' delle cassette di sicurezza. l' a.
sostiene che oggi molte banche non sono aggiornate alle tecniche
usate dagli scassinatori. , inoltre, non si trova d' accordo con
quella parte della giurisprudenza secondo cui l' art. 16 sulle
condizioni bancarie uniformi costituisce una limitazione di
responsabilita' della banca; egli infatti, ritiene che con l' art. 16
si e' voluto solo che le cose depositate nella cassetta non superino
un certo valore per cui l' utente che vi introduce valori superiori
non puo' pretendere un risarcimento fuori del contratto da lui
violato. l' a. contesta, inoltre, quella parte della dottrina secondo
cui le banche assicurerebbero il contenuto delle cassette nei limiti
del massimo convenuto senza informarne gli utenti. secondo l' a.,
invece, l' utente che voglia utilizzare la cassetta oltre i limiti
contrattuali deve prima informarne la banca, se vuole che la
compagnia assicuratrice proceda alla copertura assicurativa. a questo
punto per l' a. si pone un interrogativo e cioe' si chiede se la
banca dando il suo consenso all' utente si obblighi anche a
rispondere del danno subito dall' utente stesso.
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| art. 1229 c.c.
art. 1225 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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