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Documento


126768
IDG790600491
79.06.00491 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
molle giacomo
in tema di responsabilita' della banca nel servizio delle cassette di sicurezza
nota a trib. roma 15 febbraio 1978 nota a trib. milano 19 marzo 1978
Banca borsa tit. cred., s. 31, an. 41 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 454-468
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31571; d3157; d316
le due sentenze annotate hanno concordemente ritenuto la colpa delle banche per non aver attrezzato i locali con mezzi idonei al fine di assicurare la completa incolumita' delle cassette di sicurezza. l' a. sostiene che oggi molte banche non sono aggiornate alle tecniche usate dagli scassinatori. , inoltre, non si trova d' accordo con quella parte della giurisprudenza secondo cui l' art. 16 sulle condizioni bancarie uniformi costituisce una limitazione di responsabilita' della banca; egli infatti, ritiene che con l' art. 16 si e' voluto solo che le cose depositate nella cassetta non superino un certo valore per cui l' utente che vi introduce valori superiori non puo' pretendere un risarcimento fuori del contratto da lui violato. l' a. contesta, inoltre, quella parte della dottrina secondo cui le banche assicurerebbero il contenuto delle cassette nei limiti del massimo convenuto senza informarne gli utenti. secondo l' a., invece, l' utente che voglia utilizzare la cassetta oltre i limiti contrattuali deve prima informarne la banca, se vuole che la compagnia assicuratrice proceda alla copertura assicurativa. a questo punto per l' a. si pone un interrogativo e cioe' si chiede se la banca dando il suo consenso all' utente si obblighi anche a rispondere del danno subito dall' utente stesso.
art. 1229 c.c. art. 1225 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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