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126769
IDG790600492
79.06.00492 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bocchini ermanno
sulla nullita' della clausola statutaria che prevede l' unanimita' per la delibera di modifica dell' atto costitutivo.
nota a trib. napoli 18 giugno 1975 nota ad app. napoli 23 marzo 1978
Banca borsa tit. cred., s. 31, an. 41 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 500-509
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31220; d312208; d312202
le due sentenze annotate rappresentano la discordia esistente in giurisprudenza sul problema se sia valida o nulla la clausola dell' atto costitutivo che prevede l' unanimita' per l' adozione della delibera di modifica dell' atto costitutivo. chi si basa sulla validita' di detta clausola fonda la propria decisione sull' art. 1322 del codice civile; nota l' a., infatti, che il ragionamento sulla regola dell' unanimita' viene tutto condotto sul filo della difesa o meno dell' autonomia privata, ragionamento che e' secondo l' a. fuorviante. piu' convincente appare all' a. la conclusione che la nullita' della clausola che richiede l' unanimita' discende nelle societa' per azioni dalla prevalenza dell' elemento capitalistico-corporativo. tutto cio' vale per l' assemblea ordinaria, quid per quella straordinaria? l' a. sostiene che l' accoglimento del principio dell' unanimita' sarebbe un voler congelare l' attivita' sociale, in un contesto socio-economico caratterizzato invece dalla mobilita' delle decisioni imprenditoriali, e quindi il discorso sostenuto per l' assemblea ordinaria vale anche per quella straordinaria.
art. 2377 c.c. art. 1322 c.c. art. 2332 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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