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126770
IDG790600493
79.06.00493 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
falaschi vittorio
l' art. 15 primo comma del d.p.r. 21 gennaio 1976 n. 7 (art. 39 t.u. 1905 sul credito fondiario).
nota a trib. milano 14 marzo 1977
Banca borsa tit. cred., s. 31, an. 41 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 449-453
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30642; d30572; d3142; d306046; d3163
l' a. nota che in tema di credito fondiario la risoluzione del contratto non si verifica all' avveramento della condizione ma successivamente in quanto non produce effetti riguardo alle prestazioni gia' eseguite. in relazione ai problemi interpretativi posti dagli artt. 14 e 15 del decreto del presidente della repubblica del 1976, l' a. sostiene che il debito di mutuo fondiario sia debito di semestralita' per cui sono interessi di mora gli interessi ordinari del capitale "costituito dalle semestralita' scadute e rimaste insolute"; inoltre finche' dura l' estrazione a sorte delle cartelle, il credito fondiario puo' percepire interessi e ha diritto di collocare le somme anticipate in sede ipotecaria sul prezzo di aggiudicazione. l' a. continua sostenendo che il credito fondiario non ammette la possibilita' di scomporre le rate semestrali di ammortamento in interessi; per cui la par condicio creditorum non puo' essere attuata qualora partecipi all' ammissione del passivo un ente di credito fondiario, in quanto tale creditore deve aumentare il suo credito in capitale durante la procedura del fallimento.
art. 14 d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 art. 15 d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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