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126772
IDG790600495
79.06.00495 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
distaso nicola
il contratto preliminare
Banca borsa tit. cred., s. 31, an. 41 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 493-508
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306033; d30612; d306131
l' a. sostiene che giurisprudenza e dottrina ritengono inammissibile l' azione di rescissione contro la sentenza costitutiva ex art. 2932 del codice civile, ed esamina le argomentazioni poste a sostegno di tale teoria. secondo l' a., invece, tale azione e' esperibile anche nel caso di contratto preliminare: poiche' se tale azione potesse essere proposta solo contro il contratto definitivo, "si da' luogo alla insostenibile conclusione che nel caso in cui la parte si rifiuti di dare esecuzione al preliminare e sia quindi tratta a giudizio, non e' mai possibile esperire l' azione di rescissione". in tema di risoluzione del contratto l' a. nota che per il preliminare valgono le stesse regole che per ogni contratto in genere; e sofferma la sua attenzione sul preliminare di compravendita. per quanto riguarda la risoluzione per eccessiva onerosita' l' a. nota che anche il preliminare puo' essere sottoposto a tale rimedio, in quanto rientra nella categoria dei contratti ad esecuzione differita. la giurisprudenza e la dottrina, nota inoltre l' a., hanno assunto posizioni contrastanti tra loro sul problema se la svalutazione monetaria sia causa di risoluzione per eccessiva onerosita'. altro punto di discordia in giurisprudenza ed in dottrina su cui l' a. sofferma la sua attenzione e' quello se sia applicabile anche ai contratti preliminari unilaterali l' esecuzione specifica dell' obbligo di concludere un contratto, ed infine se sia ammissibile un preliminare di donazione.
art. 2932 c.c. art. 1447 c.c. art. 1448 c.c. art. 1453 c.c. art. 1467 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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