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126773
IDG790600496
79.06.00496 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
moglie cesare
la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) non e' applicabile nell' esecuzione immobiliare del credito fondiario
Banca borsa tit. cred., s. 31, an. 41 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 488-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30572; d4340
l' a. in tema di pignoramento nota che, essendo ammessa la conversione delle cose pignorate in una somma di denaro, tale norma puo' essere accolta anche in sede di espropriazione immobiliare, mentre tale fungibilita' non puo' trovare collocazione nel diritto ipotecario. ma l' a. dimostra come non sia possibile convertire il pignoramento immobiliare del credito fondiario in pignoramento mobiliare mediante versamento di una somma di denaro e l' avvento della legge 19 maggio 1976 n. 358 non e' che una conferma di cio'. l' a. in relazione all' ammontare della somma da sostituire al bene nota come il credito degli enti di credito fondiario ed edilizio "non sia mai quello in essere al momento dell' inizio dell' esproprio,... bensi' quello in essere ... al momento dell' effettivo pagamento".
art. 495 c.p.c. art. 644 c.p.c. art. 653 c.p.c. l. 19 maggio 1976, n. 358
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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