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126781
IDG790600504
79.06.00504 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cavalluzzo salvatore
sulla prescrizione con riferimento al danno "infortunio"
Dir. prat. assic., an. 20 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 495-501
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d316; d3080
l' a rileva come l' art. 2952 codice civile statuisca che i diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivano in 1 anno dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda e cerca quindi di dare una definizione di tale fatto, ossia dell' infortunio, qualificandolo "fattispecie complessa a formazione successiva". l' a. procede quindi ad esaminare da quale momento decorra la prescrizione: se dalla data dell' accadimento dell' infortunio, o dalla data del manifestarsi dell' effetto del fatto causativo; le cause di sospensione indicate negli artt. 2941 e 2942 e quelle di interruzione della prescrizione ex art. 2943 per iniziativa dell' asscurato e dell' assicuratore.
art. 2952 c.c. art. 2941 c.c. art. 2942 c.c. art. 2943 c.c. art. 2944 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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