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126782
IDG790600505
79.06.00505 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
del conte elio
una tesi insostenibile per rivalutare i massimali assicurativi
Dir. prat. assic., an. 20 (1978), fasc. 4, pt. 1, pag. 502-507
d31650; d30703
dopo aver rilevato che alcune recenti decisioni di giudici di merito hanno stabilito che il debito dell' assicuratore contro i danni e' debito di valore e non di valuta, e come la cassazione con sentenza n. 572 del 1973 abbia altresi' statuito che questo principio debba essere applicato anche nei casi in cui le parti abbiano convenuto un "massimale" espresso in moneta in quanto limite ad un debito di valore, l' a. cerca di dimostrare che questo assunto e' frutto di un errore e di un fraintendimento delle questioni che ineriscono la materia trattata. l' a. esclude che la determinazione di un metro monetario possa coesistere con un debito di valore, per cui ritiene non avere senso la rivalutazione di un limite, in quanto il limite predetrminato e' espressione tipica della obbligazione pecuniaria, onde la rivalutazione dell' importo pecuniario diviene una contraddizione in termini.
cass. 2 marzo 1973, n. 572
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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