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126789
IDG790600524
79.06.00524 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. lav. 17 luglio 1978, n. 3582
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 49-50
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3081; d750; d761; d4193
l' a. aderisce alla sentenza annotata con cui la cassazione ha ribadito che l' art. 8 della nuova legge sul processo del lavoro, secondo cui nei procedimenti amministrativi sulle controversie previdenziali "non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi", e' applicabile da un lato ai giudizi trattati con il nuovo rito anche se le decadenze sono maturate in procedimenti svoltisi -o che si sarebbero dovuti svolgere- sotto l' imperio della legge previgente, e dall' altro anche ai casi in cui la parte, successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo, non abbia adito l' autorita' giudiziaria nel termine decadenziale stabilito dalle leggi speciali, in conformita' col nuovo testo dell' art. 148 disposizioni di attuazione del codice civile. l' a. critica inoltre l' opinione secondo cui tali regole non sarebbero applicabili ai casi di decadenza dall' azione verificatasi prima dell' entrata in vigore del nuovo processo del lavoro, a causa del rispetto dei diritti quesiti: infatti secondo l' a. dalle decadenze derivava il difetto di un presupposto processuale e non di una condizione dell' azione riguardante l' esistenza del diritto, ed oggi, a seguito del gia' citato art. 148, il difetto di tale presupposto processuale e' privo di rilevanza e quindi il giudice non puo' rilevare l' improponibilita' dell' azione.
art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 148 disp. att. c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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