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| IDG790600524 | |
| 79.06.00524 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. lav. 17 luglio 1978, n. 3582
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 49-50
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3081; d750; d761; d4193
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| l' a. aderisce alla sentenza annotata con cui la cassazione ha
ribadito che l' art. 8 della nuova legge sul processo del lavoro,
secondo cui nei procedimenti amministrativi sulle controversie
previdenziali "non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle
decadenze verificatesi", e' applicabile da un lato ai giudizi
trattati con il nuovo rito anche se le decadenze sono maturate in
procedimenti svoltisi -o che si sarebbero dovuti svolgere- sotto l'
imperio della legge previgente, e dall' altro anche ai casi in cui la
parte, successivamente alla conclusione del procedimento
amministrativo, non abbia adito l' autorita' giudiziaria nel termine
decadenziale stabilito dalle leggi speciali, in conformita' col nuovo
testo dell' art. 148 disposizioni di attuazione del codice civile. l'
a. critica inoltre l' opinione secondo cui tali regole non sarebbero
applicabili ai casi di decadenza dall' azione verificatasi prima
dell' entrata in vigore del nuovo processo del lavoro, a causa del
rispetto dei diritti quesiti: infatti secondo l' a. dalle decadenze
derivava il difetto di un presupposto processuale e non di una
condizione dell' azione riguardante l' esistenza del diritto, ed
oggi, a seguito del gia' citato art. 148, il difetto di tale
presupposto processuale e' privo di rilevanza e quindi il giudice non
puo' rilevare l' improponibilita' dell' azione.
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| art. 8 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 148 disp. att. c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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