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126791
IDG790600526
79.06.00526 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
taranto giuseppe
problemi di riassunzione del processo e di vanificazione dell' azione di simulazione di fronte al venir meno del concreto interesse del creditore
nota a cass. sez. i civ. 10 maggio 1978, n. 2257
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 79-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40751; d40753; d412; d41821; d306092
la sentenza annotata offre all' a. lo spunto per fare considerazioni su due problemi: uno processuale e uno sostanziale. sotto il primo profilo l' a. critica la sentenza, secondo cui il decreto di riassunzione del processo emesso da magistrato diverso dal giudice istruttore competente per la causa e non autorizzato dal presidente, non e' nullo ma semplicemente irregolare. secondo l' a. infatti il combinato disposto tra gli artt. 158 e 174 fa apparire addirittura giuridicamente inesistente un simile decreto. cio' nondimeno l' a. concorda con la suprema corte nel ritenere ammissibile la riassunzione effettuata con citazione, anziche' con ricorso, in quanto tale irregolarita' non e' prevista come motivo di nullita', non altera l' equilibrio del contraddittorio e comunque e' idonea al raggiungimento dello scopo della riassunzione. la nullita' del decreto non si estende quindi al ricorso ma lo integra perche' in tal modo la data dell' udienza diventa valida, non perche' fissata da un giudice sfornito di poteri, ma perche' fatta propria dalla parte. il secondo problema riguarda la azione di simulazione. conformemente alla lettera dell' art. 1415 comma 2 codice civile e a dottrina e giurisprudenza dominanti, la corte di cassazione ha riaffermato che per esercitare tale azione non basta essere creditori: occorre anche subire un pregiudizio dalla simulazione. tale pregiudizio sembra essere costruito dalla sentenza in esame come una condizione dell' azione che deve esistere al momento della decisione, facendo un accostamento con l' azione revocatoria. l' a. pensa pero' di poter fare un accostamento con la surrogatoria, nella quale secondo il nicolo' l' interesse del creditore e' solo un presupposto, che quindi basta sia presente quando si propone l' azione; ma la cassazione, anche nella surrogatoria, vede l' interesse come condizione dell' azione.
art. 302 c.p.c. art. 303 c.p.c. art. 156 c.p.c. art. 158 c.p.c. art. 174 c.p.c. art. 1416 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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