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| IDG790600526 | |
| 79.06.00526 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| taranto giuseppe
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| problemi di riassunzione del processo e di vanificazione dell' azione
di simulazione di fronte al venir meno del concreto interesse del
creditore
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| nota a cass. sez. i civ. 10 maggio 1978, n. 2257
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 79-84
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d40751; d40753; d412; d41821; d306092
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| la sentenza annotata offre all' a. lo spunto per fare considerazioni
su due problemi: uno processuale e uno sostanziale. sotto il primo
profilo l' a. critica la sentenza, secondo cui il decreto di
riassunzione del processo emesso da magistrato diverso dal giudice
istruttore competente per la causa e non autorizzato dal presidente,
non e' nullo ma semplicemente irregolare. secondo l' a. infatti il
combinato disposto tra gli artt. 158 e 174 fa apparire addirittura
giuridicamente inesistente un simile decreto. cio' nondimeno l' a.
concorda con la suprema corte nel ritenere ammissibile la
riassunzione effettuata con citazione, anziche' con ricorso, in
quanto tale irregolarita' non e' prevista come motivo di nullita',
non altera l' equilibrio del contraddittorio e comunque e' idonea al
raggiungimento dello scopo della riassunzione. la nullita' del
decreto non si estende quindi al ricorso ma lo integra perche' in tal
modo la data dell' udienza diventa valida, non perche' fissata da un
giudice sfornito di poteri, ma perche' fatta propria dalla parte. il
secondo problema riguarda la azione di simulazione. conformemente
alla lettera dell' art. 1415 comma 2 codice civile e a dottrina e
giurisprudenza dominanti, la corte di cassazione ha riaffermato che
per esercitare tale azione non basta essere creditori: occorre anche
subire un pregiudizio dalla simulazione. tale pregiudizio sembra
essere costruito dalla sentenza in esame come una condizione dell'
azione che deve esistere al momento della decisione, facendo un
accostamento con l' azione revocatoria. l' a. pensa pero' di poter
fare un accostamento con la surrogatoria, nella quale secondo il
nicolo' l' interesse del creditore e' solo un presupposto, che quindi
basta sia presente quando si propone l' azione; ma la cassazione,
anche nella surrogatoria, vede l' interesse come condizione dell'
azione.
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| art. 302 c.p.c.
art. 303 c.p.c.
art. 156 c.p.c.
art. 158 c.p.c.
art. 174 c.p.c.
art. 1416 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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