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126792
IDG790600527
79.06.00527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cansacchi giorgio
esenzione fiscale per i negozi "funzionali" dell' ordine di malta
nota a cass. sez. i civ. 3 maggio 1978, n. 2051
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 89-94
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d825; d855
l' a. ricorda come sia assodato dalla giurisprudenza e dalla prevalente dottrina che in virtu' dell' art. 10 comma 1 della costituzione, e' recepito nel nostro ordinamento il principio dell' immunita' reciproca tra stati, interpretato tradizionalmente in italia in senso ristretto, cioe' limitato ai negozi di funzione, ovvero compiuti jure imperii; che quindi i negozi inerenti all' attivita' ospedaliera ed assistenziale dell' ordine di malta, che e' un soggetto di diritto internazionale riconosciuto dall' italia, devono essere esenti da giurisdizione anche se compiuti dalla associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di malta, in quanto tale attivita' e' quella in cui maggiormente si esplica la sovranita' dell' ordine, e questa associazione e' un ente strumentale dell' ordine stesso; e che infine non rileva la forma in cui questi negozi vengono fatti, ma le finalita' che essi hanno, al fine di considerarli rientranti nell' attivita' privatistica o in quella pubblicistica dell' ente. l' a. osserva quindi che il problema non si era mai posto per l' immunita' fiscale, ma solo per quella giurisdizionale. secondo l' a. la ratio delle due immunita' e' identica, e consiste nella estraneita' delle funzioni pubbliche di ogni ente sovrano rispetto all' ordinamento giuridico dello stato straniero in cui tali funzioni si svolgono. cio' trova conferma nella convenzione di vienna sulla missione diplomatica, che all' art. 23 esclude anche dall' imposizione fiscale i negozi per la costituzione e il funzionamento della sede della missione. percio' l' a. concorda con la sentenza in esame, che ha ritenuto esente dal fisco italiano un mutuo contratto dalla associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di malta per costruire un ospedale.
art. 10 comma 1 cost. art. 23 conv. vienna 1961 (missione diplomatica)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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