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| IDG790600527 | |
| 79.06.00527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cansacchi giorgio
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| esenzione fiscale per i negozi "funzionali" dell' ordine di malta
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| nota a cass. sez. i civ. 3 maggio 1978, n. 2051
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 89-94
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d825; d855
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| l' a. ricorda come sia assodato dalla giurisprudenza e dalla
prevalente dottrina che in virtu' dell' art. 10 comma 1 della
costituzione, e' recepito nel nostro ordinamento il principio dell'
immunita' reciproca tra stati, interpretato tradizionalmente in
italia in senso ristretto, cioe' limitato ai negozi di funzione,
ovvero compiuti jure imperii; che quindi i negozi inerenti all'
attivita' ospedaliera ed assistenziale dell' ordine di malta, che e'
un soggetto di diritto internazionale riconosciuto dall' italia,
devono essere esenti da giurisdizione anche se compiuti dalla
associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di
malta, in quanto tale attivita' e' quella in cui maggiormente si
esplica la sovranita' dell' ordine, e questa associazione e' un ente
strumentale dell' ordine stesso; e che infine non rileva la forma in
cui questi negozi vengono fatti, ma le finalita' che essi hanno, al
fine di considerarli rientranti nell' attivita' privatistica o in
quella pubblicistica dell' ente. l' a. osserva quindi che il problema
non si era mai posto per l' immunita' fiscale, ma solo per quella
giurisdizionale. secondo l' a. la ratio delle due immunita' e'
identica, e consiste nella estraneita' delle funzioni pubbliche di
ogni ente sovrano rispetto all' ordinamento giuridico dello stato
straniero in cui tali funzioni si svolgono. cio' trova conferma nella
convenzione di vienna sulla missione diplomatica, che all' art. 23
esclude anche dall' imposizione fiscale i negozi per la costituzione
e il funzionamento della sede della missione. percio' l' a. concorda
con la sentenza in esame, che ha ritenuto esente dal fisco italiano
un mutuo contratto dalla associazione dei cavalieri italiani del
sovrano militare ordine di malta per costruire un ospedale.
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| art. 10 comma 1 cost.
art. 23 conv. vienna 1961 (missione diplomatica)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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