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126793
IDG790600528
79.06.00528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cerino canova augusto
domanda nuova non notificata ed impugnazione del contumace
nota a cass. sez. i civ. 5 aprile 1978, n. 1551
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 107-126
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4205; d41803; d40754
l' a. dissente dalla sentenza annotata, con cui la cassazione ha deciso che l' art. 327 codice di procedura civile comma 2 non si applica alle domande "veramente nuove" ma solo a quelle conseguenziali alla domanda iniziale. infatti l' art. 183 prima della riforma del 1950 prevedeva la proposizione in corso di giudizio solo di domande "conseguenza diretta di quelle gia' formulate" e quindi secondo la corte anche l' art. 292, al quale fa espresso rinvio l' art. 327 comma 2, accoglie tuttora tale nozione di nuova domanda, non essendo stato modificato dalla riforma del 1950. si verrebbe cosi' a creare una lacuna che la corte suprema colma stabilendo che, in presenza di domanda nuova non conseguenziale, basta tale circostanza per derogare al termine di decadenza di un anno indicato dal primo comma dell' art. 327, anche se la domanda iniziale era stata validamente notificata: a differenza dell' ipotesi di domanda nuova conseguenziale, nella quale, come esplicitamente dispone il secondo comma, occorre, per produrre tale effetto derogatorio, che ne' la domanda iniziale, ne' la nuova, siano state validamente notificate al convenuto contumace. l' a. ritiene invece che cio' non sia, e per argomenti testuali, e perche' la ratio dell' art. 327 comma 2 non e', come sembra pensare la cassazione, di comminare la sanzione dell' inesistenza giuridica a processi in cui sia mancato anche in parte il contraddittorio, bensi' di offrire una tutela dinanzi a processi di cui e' mancata totalmente la comunicazione, come dimostra il fatto che di fronte a tali processi permane l' onere dell' impugnazione. l' a. prende lo spunto da questa decisione per dirimere il problema del termine entro cui debba essere impugnata la sentenza nell' ipotesi prevista dall' art. 327 comma 2. le soluzioni prospettate sono 3: un anno dall' effettiva conoscenza del processo; nessun termine; il termine della prescrizione. l' a. preferisce la prima soluzione, accolta dalla giurisprudenza, in quanto ha il pregio di evitare che il convenuto contumace, pur a conoscenza del processo, stia ad aspettare speculando sugli errori altrui: la ratio della norma e' infatti quella di proteggere chi del processo non ha realmente avuto notizia, come risulta dal rilievo che tale notizia ha nel testo della disposizione. quindi secondo l' a. "l' art. 327 capoverso non esenta il gravame del contumace involontario dal rispetto del termine annuale, ma solo nega rilevanza alla pubblicazione della sentenza.
art. 327 comma 2 c.p.c. art. 292 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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