| l' a. dissente dalla sentenza annotata, con cui la cassazione ha
deciso che l' art. 327 codice di procedura civile comma 2 non si
applica alle domande "veramente nuove" ma solo a quelle
conseguenziali alla domanda iniziale. infatti l' art. 183 prima della
riforma del 1950 prevedeva la proposizione in corso di giudizio solo
di domande "conseguenza diretta di quelle gia' formulate" e quindi
secondo la corte anche l' art. 292, al quale fa espresso rinvio l'
art. 327 comma 2, accoglie tuttora tale nozione di nuova domanda, non
essendo stato modificato dalla riforma del 1950. si verrebbe cosi' a
creare una lacuna che la corte suprema colma stabilendo che, in
presenza di domanda nuova non conseguenziale, basta tale circostanza
per derogare al termine di decadenza di un anno indicato dal primo
comma dell' art. 327, anche se la domanda iniziale era stata
validamente notificata: a differenza dell' ipotesi di domanda nuova
conseguenziale, nella quale, come esplicitamente dispone il secondo
comma, occorre, per produrre tale effetto derogatorio, che ne' la
domanda iniziale, ne' la nuova, siano state validamente notificate al
convenuto contumace. l' a. ritiene invece che cio' non sia, e per
argomenti testuali, e perche' la ratio dell' art. 327 comma 2 non e',
come sembra pensare la cassazione, di comminare la sanzione dell'
inesistenza giuridica a processi in cui sia mancato anche in parte il
contraddittorio, bensi' di offrire una tutela dinanzi a processi di
cui e' mancata totalmente la comunicazione, come dimostra il fatto
che di fronte a tali processi permane l' onere dell' impugnazione. l'
a. prende lo spunto da questa decisione per dirimere il problema del
termine entro cui debba essere impugnata la sentenza nell' ipotesi
prevista dall' art. 327 comma 2. le soluzioni prospettate sono 3: un
anno dall' effettiva conoscenza del processo; nessun termine; il
termine della prescrizione. l' a. preferisce la prima soluzione,
accolta dalla giurisprudenza, in quanto ha il pregio di evitare che
il convenuto contumace, pur a conoscenza del processo, stia ad
aspettare speculando sugli errori altrui: la ratio della norma e'
infatti quella di proteggere chi del processo non ha realmente avuto
notizia, come risulta dal rilievo che tale notizia ha nel testo della
disposizione. quindi secondo l' a. "l' art. 327 capoverso non esenta
il gravame del contumace involontario dal rispetto del termine
annuale, ma solo nega rilevanza alla pubblicazione della sentenza.
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