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126794
IDG790600529
79.06.00529 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tommaseo ferruccio
esecuzione per consegna su cosa data in pegno e tutela del terzo possessore nell' esecuzione specifica
nota a cass. sez. iii civ. 25 gennaio 1978, n. 339
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 131-142
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d305710; d4370; d4382; d424; d304260
l' a. rileva come la sentenza annotata ribadisca una costante giurisprudenza secondo cui il terzo possessore della cosa sottoposta a esecuzione per consegna non puo' proporre opposizione di terzo all' esecuzione ex art. 619 ma puo' esperire opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 oppure chiedere un mero accertamento, e cio' in quanto il pregiudizio per il terzo deriva dal titolo in base al quale si procede e non dall' esecuzione. nella specie il terzo era un creditore pignoratizio. trattandosi di esecuzione per consegna, questi ha interesse a conservare il possesso, e non solo il privilegio del credito, come invece nel caso di espropriazione forzata. per conseguire tale interesse, la sentenza ritiene che anzitutto egli possa esperire l' opposizione ordinaria, con lo scopo di distruggere non l' accertamento sulla proprieta' della cosa, ma quel capo della sentenza contenente la condanna alla consegna; l' a. dubita di questa conclusione perche' ritiene, vedi amplius infra, che possa da se' respingere l' aggressione esecutiva. egli ritiene piuttosto che il creditore possa usare l' opposizione di terzo per far accertare il proprio diritto di pegno, il che paralizzerebbe l' esecutivita' della sentenza fino a che tale diritto resti in vita; analogo risultato ritiene si possa anche ottenere proponendo autonomamente l' accertamento stesso. l' a. ritiene inoltre che il terzo di cui all' art. 513 commi 3 e 4 non puo' essere considerato soggetto passivo dell' esecuzione, sia perche' non ha ricevuto notifica del precetto, sia perche', non potendo egli fruire dell' opposizione di terzo all' esecuzione, non deve esser percio' posto nella condizione deteriore di dover utilizzare l' opposizione ex art. 615 riservata alle parti, col conseguente onere della prova. egli ha quindi secondo l' a. la facolta' di opporsi all' esecuzione, agendo eventualmente con l' azione di spoglio contro l' ufficiale giudiziario che procedesse ugualmente con la forza. percio' l' a. ritiene inesistente l' interesse ad agire con l' opposizione ex art. 404 per distruggere la condanna alla consegna. quando, come nella specie, il creditore pignoratizio aveva a sua volta affidato la cosa a un custode, la situazione non cambia perche' anche il detentore puo' a sua volta rifiutarsi di consegnare la cosa qualora neghi l' appartenenza del bene alla sfera della diretta disponibilita' dell' esecutato.
art. 619 c.p.c. art. 404 c.p.c. art. 513 c.p.c. art. 606 c.p.c. art. 2789 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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