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| IDG790600529 | |
| 79.06.00529 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tommaseo ferruccio
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| esecuzione per consegna su cosa data in pegno e tutela del terzo
possessore nell' esecuzione specifica
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| nota a cass. sez. iii civ. 25 gennaio 1978, n. 339
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 131-142
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d305710; d4370; d4382; d424; d304260
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| l' a. rileva come la sentenza annotata ribadisca una costante
giurisprudenza secondo cui il terzo possessore della cosa sottoposta
a esecuzione per consegna non puo' proporre opposizione di terzo all'
esecuzione ex art. 619 ma puo' esperire opposizione di terzo
ordinaria ex art. 404 oppure chiedere un mero accertamento, e cio' in
quanto il pregiudizio per il terzo deriva dal titolo in base al quale
si procede e non dall' esecuzione. nella specie il terzo era un
creditore pignoratizio. trattandosi di esecuzione per consegna,
questi ha interesse a conservare il possesso, e non solo il
privilegio del credito, come invece nel caso di espropriazione
forzata. per conseguire tale interesse, la sentenza ritiene che
anzitutto egli possa esperire l' opposizione ordinaria, con lo scopo
di distruggere non l' accertamento sulla proprieta' della cosa, ma
quel capo della sentenza contenente la condanna alla consegna; l' a.
dubita di questa conclusione perche' ritiene, vedi amplius infra, che
possa da se' respingere l' aggressione esecutiva. egli ritiene
piuttosto che il creditore possa usare l' opposizione di terzo per
far accertare il proprio diritto di pegno, il che paralizzerebbe l'
esecutivita' della sentenza fino a che tale diritto resti in vita;
analogo risultato ritiene si possa anche ottenere proponendo
autonomamente l' accertamento stesso. l' a. ritiene inoltre che il
terzo di cui all' art. 513 commi 3 e 4 non puo' essere considerato
soggetto passivo dell' esecuzione, sia perche' non ha ricevuto
notifica del precetto, sia perche', non potendo egli fruire dell'
opposizione di terzo all' esecuzione, non deve esser percio' posto
nella condizione deteriore di dover utilizzare l' opposizione ex art.
615 riservata alle parti, col conseguente onere della prova. egli ha
quindi secondo l' a. la facolta' di opporsi all' esecuzione, agendo
eventualmente con l' azione di spoglio contro l' ufficiale
giudiziario che procedesse ugualmente con la forza. percio' l' a.
ritiene inesistente l' interesse ad agire con l' opposizione ex art.
404 per distruggere la condanna alla consegna. quando, come nella
specie, il creditore pignoratizio aveva a sua volta affidato la cosa
a un custode, la situazione non cambia perche' anche il detentore
puo' a sua volta rifiutarsi di consegnare la cosa qualora neghi l'
appartenenza del bene alla sfera della diretta disponibilita' dell'
esecutato.
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| art. 619 c.p.c.
art. 404 c.p.c.
art. 513 c.p.c.
art. 606 c.p.c.
art. 2789 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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