Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126795
IDG790600530
79.06.00530 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
roppo enzo
questioni in tema di formazione del consenso, obbligo legale a contrarre e pari trattamento degli utenti di un' impresa monopolista. (a proposito di contratti standard per la somministrazione di energia elettrica).
nota a cass. sez. i civ. 23 gennaio 1978, n. 298
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 147-174
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4372; d31131; d306100; d306007
il problema che la sentenza annotata ha dovuto risolvere era questo: un pastificio aveva chiesto all' enel la riduzione dell' "impegno di potenza prima della scadenza del contratto in corso. l' enel aveva accettato inviando alla controparte un formulario da sottoscrivere, che il pastificio rispedi' dopo aver cancellato alcune clausole ritenute invalide. ora, per il periodo intercorrente tra la scadenza del vecchio contratto e la stipulazione del nuovo, durante cui le trattative continuarono e l' enel continuo' l' erogazione di energia, l' impegno di potenza doveva essere quello del vecchio contratto o quello del nuovo? corte di appello e corte di cassazione hanno detto che doveva essere quello del primo contratto, dando cosi' ragione all' enel. l' a. non concorda e formula due ipotesi opposte, in quanto nelle sentenze non sono chiariti alcuni elementi di fatto. prima variante del fatto: il formulario inviato dall' enel conteneva le stesse clausole del vecchio contratto. in tal caso l' accettazione della riduzione dell' impegno di potenza, proposta dal somministrato, era gia' valida a far sorgere la modificazione del contratto, l' esigenza di sottoscrizione del modulo e' solo un' esigenza organizzativa interna dell' enel, e la cancellazione di clausole del pastificio e' una proposta di ulteriore modifica del contratto in corso che, non accettata dalla controparte, non puo' produrre effetti. quindi il contratto e' modificato e la riduzione dell' impegno operante dalla scadenza del vecchio contratto. seconda variante: l' enel nel formulario ha proposto nuove clausole, e allora queste, considerato l' obbligo della parita' di trattamento per l' imprenditore monopolista, sarebbero lecite solo a una di queste due condizioni: o che la riduzione dell' impegno facesse scattare il somministrato in un' altra fascia di utenti, o che nel frattempo l' enel avesse modificato per tutti gli utenti le condizioni generali di contratto; ma poiche' di fatto non ricorreva nessuna di queste 2 condizioni, la proposta del somministrante era illegittima. quando la violazione, come nel caso di specie, resta allo stato di tentativo perche' la proposta illecita non viene accettata, quale sara' il rimedio? e' evidente che qui siamo di fronte a una violazione dell' obbligo a contrarre del monopolista. il rimedio contro tale violazione e', secondo l' a., la sentenza costitutiva (mentre secondo altri e' il solo risarcimento del danno): ma allora considerare il contratto gia' concluso anche senza l' accordo sulle clausole illecite presenta il vantaggio di risparmiare attivita' processuale, in quanto il contratto doveroso sarebbe comunque costituito dal giudice, ovviamente, senza le clausole illecite. per evitare l' accusa di contraddire la legge, in quanto l' art. 2932 vuole sottoposte al vaglio del giudice le costituzioni coattive di contratto, l' a. osserva che tale norma ha una ratio, quella di sottoporre alla valutazione del giudice la sussistenza di elementi quali la "possibilita'" di cui al comma 1, la situazione di fatto di cui al comma 2, la compatibilita' con i mezzi ordinari dell' impresa ex art. 1679; laddove questa ratio manchi perche' tali elementi o non sono richiesti o esistono prima facie, il contratto puo' considerarsi costituito ipso jure per la sola richiesta della controparte. ad identica conclusione si deve giungere se si pensa che, qualora le clausole illecite fossero state sottoscritte, sarebbero cadute per il meccanismo dell' inserzione automatica che, se non opera in ogni ipotesi di clausola illecita, opera comunque quando questa sia sostituita di diritto da norme imperative.
art. 2932 c.c. art. 2957 c.c. art. 1339 c.c. art. 1679 c.c. art. 1419 c.c. art. 1326 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati