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126796
IDG790600531
79.06.00531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
monteleone girolamo
sulla pretesa esecuzione specifica dell' ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro
nota a cass. sez. lav. 20 gennaio 1978, n. 262
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 181-184
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763; d4371
l' a. concorda pienamente con la sentenza annotata, che accoglie un' opinione da lui sostenuta in dottrina. secondo tale impostazione il problema dell' eseguibilita' in forma specifica dell' obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 dello statuto dei lavoratori e' un falso problema. infatti il provvedimento che il giudice emana in base a tale articolo non contiene una condanna a reintegrare il lavoratore, ma produce il solo effetto giuridico di ripristinare il rapporto di lavoro, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti ad entrambe le parti. a questo punto diventa interesse del datore di lavoro invitare il lavoratore a riprendere servizio: poiche', se anche non fa cio', dovra' comunque retribuire il lavoratore. fare riferimento alla mora del creditore e' poi fuori luogo in questo caso, perche' i diritti del lavoratore nascono direttamente dall' ordine di reintegrazione e non dal concreto adempimento della sua prestazione.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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