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126797
IDG790600532
79.06.00532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bergonzini gherardo
sul giudizio di "non manifesta infondatezza" e sull' iscrizione di diritto negli albi forensi
nota a ord. cass. sez. un. civ. 20 maggio 1978, n. 29
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 184-196
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021430; d0412; d661; d960; d96900
l' a. contesta la dottrina dominante secondo cui il giudice a quo non potrebbe dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimita' costituzionale se non quando la norma ordinaria apparisse prima facie conforme alla costituzione. anche un giudizio di tal genere, secondo l' a., presuppone una valutazione soggettiva del giudice, e quindi si deve ritenere che egli disponga, nel valutare la manifesta o non manifesta infondatezza, di un potere discrezionale. cio' sarebbe a suo avviso confermato da due dati testuali: gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953 usano il verbo "ritenere"; e lo stesso aggettivo "manifesto" e' un concetto di valore che lascia spazio a valutazioni soggettive. inoltre l' a. cita a conforto della sua tesi il fatto che non sono previsti rimedi specifici contro le decisioni sia di manifesta, sia di non manifesta infondatezza. infine l' a. rileva un' incongruenza nella dottrina dominante, che nega l' obbligo per il giudice a quo di dichiarare manifestamente infondata una questione gia' decisa nel senso dell' infondatezza dalla corte costituzionale, mentre non afferma mai, viceversa, che il giudice possa ritenere manifestamente infondata una questione gia' ritenuta fondata dalla corte. tale dottrina, secondo l' a., si preoccupa solo di non precludere l' esame della corte costituzionale sulle leggi, e a tal fine determina diversamente i poteri del giudice a quo a seconda dei risultati da ottenere; cio' dipende dalla preoccupazione che i giudici siano restii a rinviare le leggi ordinarie al vaglio della corte costituzionale, ma secondo l' a. questa preoccupazione oggi non ha piu' motivo di essere dato che l' orientamento dei giudici e' nel senso opposto. su un secondo ordine di problemi sollevati dalla sentenza annotata l' a. rileva anzitutto che l' interpretazione data dal consiglio nazionale forense e' criticabile perche' la legge che consente ai "magistrati dell' ordine militare" l' iscrizione automatica agli albi dei procuratori e degli avvocati non sembra ricomprendere tutti coloro che hanno esercitato la funzione di giudice militare, ma solo coloro che hanno avuto lo status di magistrato militare: ne sono esclusi insomma gli ufficiali delle forze armate che hanno fatto parte in quanto tali dei tribunali militari. la corte costituzionale comunque secondo l' a. dovra' giudicare la norma per quello che dice realmente e non per l' interpretazione che ne e' stata data, pur se non contestata dal ricorrente, e pertanto ormai incontestabile essendo giunta in cassazione la sola questione di legittimita' costituzionale. ora, secondo l' a., l' art. 33 comma 5 costituzione non esclude la possibilita' di forme di equipollenza all' esame di stato e cio' fra l' altro perche' il principio di tale disposizione va conciliato col diritto al lavoro ex art. 4 costituzione; perche' l' esame di stato e' richiesto solo per le professioni strutturate pubblicisticamente e richiedenti particolari cognizioni tecniche; perche', soprattutto, la costituzione non ha fissato una propria nozione di esame di stato ma ne ha recepito la figura dall' ordinamento esistente, che non prevedeva la caratteristica dell' assoluta inderogabilita'. deriva pero' dall' art. 33 la necessita' che forme di equipollenza siano ragionevoli: cio' nel caso di specie sussiste, perche' i magistrati militari hanno superato un esame in materie giuridiche, e possono essere iscritti all' albo solo dopo un periodo abbastanza lungo di servizio.
art. 33 comma 5 cost. art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 26 lett. b r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 30 lett. a r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 30 lett. b r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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