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| IDG790600532 | |
| 79.06.00532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bergonzini gherardo
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| sul giudizio di "non manifesta infondatezza" e sull' iscrizione di
diritto negli albi forensi
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| nota a ord. cass. sez. un. civ. 20 maggio 1978, n. 29
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 184-196
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d021430; d0412; d661; d960; d96900
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| l' a. contesta la dottrina dominante secondo cui il giudice a quo non
potrebbe dichiarare manifestamente infondata una questione di
legittimita' costituzionale se non quando la norma ordinaria
apparisse prima facie conforme alla costituzione. anche un giudizio
di tal genere, secondo l' a., presuppone una valutazione soggettiva
del giudice, e quindi si deve ritenere che egli disponga, nel
valutare la manifesta o non manifesta infondatezza, di un potere
discrezionale. cio' sarebbe a suo avviso confermato da due dati
testuali: gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23
della legge n. 87 del 1953 usano il verbo "ritenere"; e lo stesso
aggettivo "manifesto" e' un concetto di valore che lascia spazio a
valutazioni soggettive. inoltre l' a. cita a conforto della sua tesi
il fatto che non sono previsti rimedi specifici contro le decisioni
sia di manifesta, sia di non manifesta infondatezza. infine l' a.
rileva un' incongruenza nella dottrina dominante, che nega l' obbligo
per il giudice a quo di dichiarare manifestamente infondata una
questione gia' decisa nel senso dell' infondatezza dalla corte
costituzionale, mentre non afferma mai, viceversa, che il giudice
possa ritenere manifestamente infondata una questione gia' ritenuta
fondata dalla corte. tale dottrina, secondo l' a., si preoccupa solo
di non precludere l' esame della corte costituzionale sulle leggi, e
a tal fine determina diversamente i poteri del giudice a quo a
seconda dei risultati da ottenere; cio' dipende dalla preoccupazione
che i giudici siano restii a rinviare le leggi ordinarie al vaglio
della corte costituzionale, ma secondo l' a. questa preoccupazione
oggi non ha piu' motivo di essere dato che l' orientamento dei
giudici e' nel senso opposto. su un secondo ordine di problemi
sollevati dalla sentenza annotata l' a. rileva anzitutto che l'
interpretazione data dal consiglio nazionale forense e' criticabile
perche' la legge che consente ai "magistrati dell' ordine militare"
l' iscrizione automatica agli albi dei procuratori e degli avvocati
non sembra ricomprendere tutti coloro che hanno esercitato la
funzione di giudice militare, ma solo coloro che hanno avuto lo
status di magistrato militare: ne sono esclusi insomma gli ufficiali
delle forze armate che hanno fatto parte in quanto tali dei tribunali
militari. la corte costituzionale comunque secondo l' a. dovra'
giudicare la norma per quello che dice realmente e non per l'
interpretazione che ne e' stata data, pur se non contestata dal
ricorrente, e pertanto ormai incontestabile essendo giunta in
cassazione la sola questione di legittimita' costituzionale. ora,
secondo l' a., l' art. 33 comma 5 costituzione non esclude la
possibilita' di forme di equipollenza all' esame di stato e cio' fra
l' altro perche' il principio di tale disposizione va conciliato col
diritto al lavoro ex art. 4 costituzione; perche' l' esame di stato
e' richiesto solo per le professioni strutturate pubblicisticamente e
richiedenti particolari cognizioni tecniche; perche', soprattutto, la
costituzione non ha fissato una propria nozione di esame di stato ma
ne ha recepito la figura dall' ordinamento esistente, che non
prevedeva la caratteristica dell' assoluta inderogabilita'. deriva
pero' dall' art. 33 la necessita' che forme di equipollenza siano
ragionevoli: cio' nel caso di specie sussiste, perche' i magistrati
militari hanno superato un esame in materie giuridiche, e possono
essere iscritti all' albo solo dopo un periodo abbastanza lungo di
servizio.
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| art. 33 comma 5 cost.
art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 26 lett. b r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 30 lett. a r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
art. 30 lett. b r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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