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126798
IDG790600533
79.06.00533 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
morbidelli giuseppe
ineleggibilita': la sostanza prevale sulla forma
nota a cass. sez. i civ. 22 luglio 1977, n. 3269
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 197-204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0431; d30520
l' a. aderisce alla sentenza annotata, con la quale la cassazione ha ritenuto che il termine entro cui devono essere rimosse le cause di ineleggibilita' consistenti in conflitto d' interessi, e' la data della delibera di convalida e non quella delle elezioni o della presentazione delle liste. con cio' la corte di cassazione si e' adeguata all' impostazione della sentenza n. 129 del 1975 della corte costituzionale; l' a. nota anzi che mentre questa sentenza pronunciava un' illegittimita' costituzionale piu' per contrastare la diversa e costante interpretazione della cassazione che per cio' che realmente diceva la disposizione, ora proprio la cassazione ritiene che lo stesso risultato puo' essere ottenuto anche solo interpretando diversamente la norma colpita da illegittimita' parziale. esaminando piu' da vicino il merito della questione, l' a. ritiene che bene ha fatto la corte di cassazione a non adottare un criterio civilistico per stabilire la data del pagamento del debito che impediva l' eleggibilita': infatti si puo' benissimo sostenere che data del pagamento deve essere considerata quella dell' effettuazione del vaglia postale e non quella dell' arrivo della somma al domicilio del creditore perche' la disciplina dell' ineleggibilita' si dirige a situazioni sostanziali e non formali e perche' un diritto costituzionalmente garantito come quello di ineleggibilita' puo' essere circoscritto solo in funzione di altri interessi di rilevanza costituzionale.
art. 51 cost. art. 15 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 c. cost. 1975, n. 129 art. 1182 comma 3 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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