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| IDG790600533 | |
| 79.06.00533 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| morbidelli giuseppe
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| ineleggibilita': la sostanza prevale sulla forma
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| nota a cass. sez. i civ. 22 luglio 1977, n. 3269
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1a, pag. 197-204
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0431; d30520
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| l' a. aderisce alla sentenza annotata, con la quale la cassazione ha
ritenuto che il termine entro cui devono essere rimosse le cause di
ineleggibilita' consistenti in conflitto d' interessi, e' la data
della delibera di convalida e non quella delle elezioni o della
presentazione delle liste. con cio' la corte di cassazione si e'
adeguata all' impostazione della sentenza n. 129 del 1975 della corte
costituzionale; l' a. nota anzi che mentre questa sentenza
pronunciava un' illegittimita' costituzionale piu' per contrastare la
diversa e costante interpretazione della cassazione che per cio' che
realmente diceva la disposizione, ora proprio la cassazione ritiene
che lo stesso risultato puo' essere ottenuto anche solo interpretando
diversamente la norma colpita da illegittimita' parziale. esaminando
piu' da vicino il merito della questione, l' a. ritiene che bene ha
fatto la corte di cassazione a non adottare un criterio civilistico
per stabilire la data del pagamento del debito che impediva l'
eleggibilita': infatti si puo' benissimo sostenere che data del
pagamento deve essere considerata quella dell' effettuazione del
vaglia postale e non quella dell' arrivo della somma al domicilio del
creditore perche' la disciplina dell' ineleggibilita' si dirige a
situazioni sostanziali e non formali e perche' un diritto
costituzionalmente garantito come quello di ineleggibilita' puo'
essere circoscritto solo in funzione di altri interessi di rilevanza
costituzionale.
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| art. 51 cost.
art. 15 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
c. cost. 1975, n. 129
art. 1182 comma 3 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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