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126799
IDG790600534
79.06.00534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
consolo claudio
in tema di notificazione di decisione nell' abitazione del legale rappresentante di societa' in nome collettivo
nota a app. milano 26 maggio 1978
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1b, pag. 15-18
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40732; d3001
la sentenza annotata ha ritenuto applicato il comma 1, e non il 3, dell' art. 145 codice di procedura civile, nel caso di un decreto ingiuntivo notificato alla moglie del legale rappresentante di una societa' in nome collettivo dopo che l' ufficiale giudiziario aveva constatato da notizie raccolte sul luogo che dalla sede indicata nell' atto costitutivo la societa' si era trasferita, e che la moglie del rappresentante si era qualificata incaricata di ricevere le notificazioni riguardanti la societa'. l' a. dubita che simili circostanze siano sufficienti a far ritenere che la sede effettiva della societa' si fosse trasferita nella casa del legale rappresentante, e ritiene che la notifica debba considerarsi valida, ma in base al comma 3; a cio' si potrebbe opporre il requisito, richiesto da tale comma, che nell' atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l' ente, requisito non sussistente nella specie: ma esso puo' essere interpretato non solo come requisito giuridico, bensi' anche nel senso che, in mancanza dell' indicazione, si avrebbe solamente un' impossibilita' materiale, o difficolta', a notificare l' atto ex artt. 138, 139 e 141. percio' mentre quando l' indicazione c' e' l' ufficiale giudiziario deve notificare a norma di detti articoli, quando non c' e' puo' anche, se autorizzato dall' istante, utilizzare la sua scienza privata. questa e' l' interpretazione che l' a. preferisce, e in base a tale opinione la notificazione nella specie e' stata validamente effettuata.
art. 145 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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