| la sentenza annotata ha ritenuto applicato il comma 1, e non il 3,
dell' art. 145 codice di procedura civile, nel caso di un decreto
ingiuntivo notificato alla moglie del legale rappresentante di una
societa' in nome collettivo dopo che l' ufficiale giudiziario aveva
constatato da notizie raccolte sul luogo che dalla sede indicata
nell' atto costitutivo la societa' si era trasferita, e che la moglie
del rappresentante si era qualificata incaricata di ricevere le
notificazioni riguardanti la societa'. l' a. dubita che simili
circostanze siano sufficienti a far ritenere che la sede effettiva
della societa' si fosse trasferita nella casa del legale
rappresentante, e ritiene che la notifica debba considerarsi valida,
ma in base al comma 3; a cio' si potrebbe opporre il requisito,
richiesto da tale comma, che nell' atto sia indicata la persona
fisica che rappresenta l' ente, requisito non sussistente nella
specie: ma esso puo' essere interpretato non solo come requisito
giuridico, bensi' anche nel senso che, in mancanza dell' indicazione,
si avrebbe solamente un' impossibilita' materiale, o difficolta', a
notificare l' atto ex artt. 138, 139 e 141. percio' mentre quando l'
indicazione c' e' l' ufficiale giudiziario deve notificare a norma di
detti articoli, quando non c' e' puo' anche, se autorizzato dall'
istante, utilizzare la sua scienza privata. questa e' l'
interpretazione che l' a. preferisce, e in base a tale opinione la
notificazione nella specie e' stata validamente effettuata.
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