Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126800
IDG790600535
79.06.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pellettieri giovanni
sull' ammissibilita' del ricorso ex art. 28 dello statuto dei lavoratori "tardivamente" proposto
nota a pret. roma 23 aprile 1978
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1b, pag. 21-28
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d762; d3081
l' a. non concorda con la decisione annotata, con la quale il pretore ha affermato che per proporre il procedimento ex art. 28 statuto dei lavoratori occorre che il tempo trascorso dal comportamento antisindacale denunciato non sia eccessivo, tenuto conto della natura sommaria e urgente del procedimento; la misura di tale periodo e' rimessa in concreto, secondo il pretore, alla discrezione del giudice. l' a. ritiene viceversa che un tale principio minacci l' autonomia sindacale, in quanto mira a censurare la scelta del sindacato che non abbia agito immediatamente: mentre, nessun termine di decadenza risultando espressamente dalla legge, si deve ritenere che l' azione sia proponibile senza limiti di tempo; nulla in contrario potendosi dedurre dalla natura sommaria e urgente del procedimento, perche' anche nei procedimenti sommari il legislatore, quando ha voluto, ha posto dei termini di decadenza (come nella denuncia di nuova opera) e quando non ha voluto non li ha posti (come nella denuncia di danno temuto). ugualmente secondo l' a. sarebbe un' indebita interferenza nell' autonomia del sindacato l' indagine sull' incompatibilita' tra il comportamento tenuto e la proposizione dell' azione tardiva. cosi' se il sindacato non ha medio tempore indetto uno sciopero per contrastare il comportamento antisindacale, e' circostanza che non deve impedire la proposizione dell' azione. percio' secondo l' a. l' unica circostanza per cui puo' rilevare il tempo trascorso dall' inizio dell' attivita' antisindacale si ha quando sia tale attivita' che i suoi effetti siano cessati: in tal caso il ricorso sarebbe infondato, come ha sostenuto anche la corte di cassazione; anche se occorre tener presente che esistono comportamenti che si esauriscono nel momento in cui vengono posti in essere, per cui occorrera' procedere con cautela nel valutare l' "attualita'" del comportamento.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 cass. sez. lav. 13 giugno 1977, n. 2443
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati