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| IDG790600535 | |
| 79.06.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pellettieri giovanni
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| sull' ammissibilita' del ricorso ex art. 28 dello statuto dei
lavoratori "tardivamente" proposto
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| nota a pret. roma 23 aprile 1978
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1b, pag. 21-28
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d762; d3081
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| l' a. non concorda con la decisione annotata, con la quale il pretore
ha affermato che per proporre il procedimento ex art. 28 statuto dei
lavoratori occorre che il tempo trascorso dal comportamento
antisindacale denunciato non sia eccessivo, tenuto conto della natura
sommaria e urgente del procedimento; la misura di tale periodo e'
rimessa in concreto, secondo il pretore, alla discrezione del
giudice. l' a. ritiene viceversa che un tale principio minacci l'
autonomia sindacale, in quanto mira a censurare la scelta del
sindacato che non abbia agito immediatamente: mentre, nessun termine
di decadenza risultando espressamente dalla legge, si deve ritenere
che l' azione sia proponibile senza limiti di tempo; nulla in
contrario potendosi dedurre dalla natura sommaria e urgente del
procedimento, perche' anche nei procedimenti sommari il legislatore,
quando ha voluto, ha posto dei termini di decadenza (come nella
denuncia di nuova opera) e quando non ha voluto non li ha posti (come
nella denuncia di danno temuto). ugualmente secondo l' a. sarebbe un'
indebita interferenza nell' autonomia del sindacato l' indagine sull'
incompatibilita' tra il comportamento tenuto e la proposizione dell'
azione tardiva. cosi' se il sindacato non ha medio tempore indetto
uno sciopero per contrastare il comportamento antisindacale, e'
circostanza che non deve impedire la proposizione dell' azione.
percio' secondo l' a. l' unica circostanza per cui puo' rilevare il
tempo trascorso dall' inizio dell' attivita' antisindacale si ha
quando sia tale attivita' che i suoi effetti siano cessati: in tal
caso il ricorso sarebbe infondato, come ha sostenuto anche la corte
di cassazione; anche se occorre tener presente che esistono
comportamenti che si esauriscono nel momento in cui vengono posti in
essere, per cui occorrera' procedere con cautela nel valutare l'
"attualita'" del comportamento.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
cass. sez. lav. 13 giugno 1977, n. 2443
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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