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126801
IDG790600536
79.06.00536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carpi federico
provvisoria esecutorieta' e spese del processo civile
nota a pret. montagano 14 aprile 1978
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1b, pag. 29-32
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4042; d4170
l' a. ritiene pacifico che la clausola di provvisoria esecuzione si possa estendere anche alle spese giudiziali, dato che il legislatore del 1942 ha abolito il relativo divieto presente nell' art. 364 codice 1865. quindi, laddove la sentenza e' esecutiva ope legis, necessariamente l' esecutivita' si estende anche alle spese. laddove e' esecutiva ope judicis, trattandosi di sentenza di condanna l' a. concorda con la dottrina che ritiene che quando la provvisoria esecutivita' derivi dall( esser fondata la domanda su atto certo, essa deve essere estesa alle spese; mentre quando derivi da pericolo nel ritardo puo', ma non deve, applicarsi anche ad esse, a discrezione del giudice. secondo la dottrina prevalente non puo' invece concedersi la provvisoria esecutivita' alle spese inerenti a sentenze costitutive o di mero accertamento, ma sul punto l' a. non concorda. l' a. critica infine la sentenza annotata per aver ritenuto che nei procedimenti possessori la provvisoria esecutorieta' "inest in re ipsa": l' a. rileva anzi che di regola non sussistono in tali procedimenti i presupposti richiesti dall' art. 282.
art. 282 c.p.c. art. 364 c.p.c. 1865
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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