Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126802
IDG790600537
79.06.00537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de stefano giuseppe
sui limiti dei poteri istruttori del giudice nel processo del lavoro
nota a trib. palmi 11 novembre 1977
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 1b, pag. 35-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40623; d761; d4193
secondo l' a. la sentenza annotata deve essere disapprovata nella parte in cui non considera nulla una sentenza emessa in primo grado dopo che il giudice, trattandosi di causa in materia di previdenza, e avendo dichiarato la causa matura per la discussione, aveva poi riaperto l' istruttoria. tale modo di procedere viola infatti a giudizio dell' a. gli artt. 420 e 429 codice di procedura civile, e percio' rende nulla la sentenza, ne' si puo' sostenere il contrario in base all' art. 421. l' a. nota come il rito del lavoro sia un procedimento concentrato, e come viceversa non si debbano sopravvalutare i poteri istruttori del giudice, che anche in esso restano limitati. l' a. critica la sentenza anche sotto un diverso profilo. la situazione probatoria della causa era composta, oltre che da accertamenti tecnici, dall' adesione del convenuto alla domanda. la sentenza ha ritenuto che tale adesione si risolve in una mancata contestazione, e che a questa non si possa dare il valore di prova perche' nel processo del lavoro non vige il principio della non contestazione che invece vige nel processo ordinario, in quanto il processo del lavoro ha carattere inquisitorio. l' a. ritiene che la non contestazione non ha valore di prova neppure nel processo ordinario, e che il processo del lavoro non ha carattere inquisitorio perche' resta ancorato al principio dispositivo. la sentenza dice poi pero' che la non contestazione costituisce un comportamento processuale che puo' essere fonte di convincimento del giudice. l' a. osserva in proposito che la difesa non mira alla logica e alla coerenza, ma alla persuasivita' e quindi non si puo' dare eccessivo valore alle argomentazioni difensive. ne', con riferimento al processo del lavoro, si puo' ritenere decisivo che la parte non abbia preso posizione sui fatti allegati dall' attore, come deve fare a norma dell' art. 416 comma 3, poiche' tale circostanza non e' definitiva in quanto in base all' art. 420 le parti nella prima udienza possono modificare domande, eccezioni e conclusioni. quindi secondo l' a. la mancata contestazione e la mancata presa di posizione non possono pretendere dignita' maggiore di quella riconosciuta al comportamento processuale generico. ma ben diverso valore ha invece l' ammissione esplicita di un fatto affermato dalla controparte, che l' a. ritiene vincolante per il giudice nonostante la sentenza decida diversamente appellandosi alla natura inderogabile delle norme sul lavoro e la previdenza. l' a. infine critica la sentenza per aver risolto l' adesione alla domanda in una mancata contestazione, degradandola cosi' ad argomento di prova. egli rileva tra l' altro che la mancata contestazione e' un atteggiamento meramente omissivo, mentre l' adesione e' un atto formale positivo e significante. ne' piu' felice e' l' analogia col comportamento processuale, perche' quest' ultimo o e' specifico, e allora si deve concretare in fattispecie tassativamente previste dalla legge, o e' generico e allora deve consistere in una serie di atti e non in uno solo e puntuale qual' e' l' adesione alla domanda.
art. 420 c.p.c. art. 421 c.p.c. art. 429 c.p.c. art. 116 c.p.c. art. 416 comma 3 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati