| secondo l' a. la sentenza annotata deve essere disapprovata nella
parte in cui non considera nulla una sentenza emessa in primo grado
dopo che il giudice, trattandosi di causa in materia di previdenza, e
avendo dichiarato la causa matura per la discussione, aveva poi
riaperto l' istruttoria. tale modo di procedere viola infatti a
giudizio dell' a. gli artt. 420 e 429 codice di procedura civile, e
percio' rende nulla la sentenza, ne' si puo' sostenere il contrario
in base all' art. 421. l' a. nota come il rito del lavoro sia un
procedimento concentrato, e come viceversa non si debbano
sopravvalutare i poteri istruttori del giudice, che anche in esso
restano limitati. l' a. critica la sentenza anche sotto un diverso
profilo. la situazione probatoria della causa era composta, oltre che
da accertamenti tecnici, dall' adesione del convenuto alla domanda.
la sentenza ha ritenuto che tale adesione si risolve in una mancata
contestazione, e che a questa non si possa dare il valore di prova
perche' nel processo del lavoro non vige il principio della non
contestazione che invece vige nel processo ordinario, in quanto il
processo del lavoro ha carattere inquisitorio. l' a. ritiene che la
non contestazione non ha valore di prova neppure nel processo
ordinario, e che il processo del lavoro non ha carattere inquisitorio
perche' resta ancorato al principio dispositivo. la sentenza dice poi
pero' che la non contestazione costituisce un comportamento
processuale che puo' essere fonte di convincimento del giudice. l' a.
osserva in proposito che la difesa non mira alla logica e alla
coerenza, ma alla persuasivita' e quindi non si puo' dare eccessivo
valore alle argomentazioni difensive. ne', con riferimento al
processo del lavoro, si puo' ritenere decisivo che la parte non abbia
preso posizione sui fatti allegati dall' attore, come deve fare a
norma dell' art. 416 comma 3, poiche' tale circostanza non e'
definitiva in quanto in base all' art. 420 le parti nella prima
udienza possono modificare domande, eccezioni e conclusioni. quindi
secondo l' a. la mancata contestazione e la mancata presa di
posizione non possono pretendere dignita' maggiore di quella
riconosciuta al comportamento processuale generico. ma ben diverso
valore ha invece l' ammissione esplicita di un fatto affermato dalla
controparte, che l' a. ritiene vincolante per il giudice nonostante
la sentenza decida diversamente appellandosi alla natura inderogabile
delle norme sul lavoro e la previdenza. l' a. infine critica la
sentenza per aver risolto l' adesione alla domanda in una mancata
contestazione, degradandola cosi' ad argomento di prova. egli rileva
tra l' altro che la mancata contestazione e' un atteggiamento
meramente omissivo, mentre l' adesione e' un atto formale positivo e
significante. ne' piu' felice e' l' analogia col comportamento
processuale, perche' quest' ultimo o e' specifico, e allora si deve
concretare in fattispecie tassativamente previste dalla legge, o e'
generico e allora deve consistere in una serie di atti e non in uno
solo e puntuale qual' e' l' adesione alla domanda.
| |